Italia: Stato di eccezione e non di diritto

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Messaggio  Admin Mer 08 Lug 2009, 10:30

MANCINO / SCELBA : due nemici del nostro popolo
Italia: Stato di eccezione e non di diritto Scelba10


La Costituzione italiana non ha instaurato una vera democrazia, ma ha solo applicato quanto richiesto dagli anglo-americani in ottemperanza alla sottoscrizione dell’armistizio di resa senza condizioni dell’Italia. (1)

A dimostrazione di ciò il corollario di leggi contro il fascismo, emanate prima della composizione dell’assemblea costituente, che prevedeva l’<< epurazione dall’amministrazione dello Stato>> e << l’avocazione dei profitti del regime >>, legislazione di carattere eccezionale con norme per la << repressione >> del fascismo concretatasi ad oggi in quattro provvedimenti legislativi, il primo dello aprile 1945, il secondo del dicembre 1947, il terzo del giugno 1952 ed il quarto del giugno 1993.
Il regime, nato dalla cospirazione monarchica contro il popolo italiano prima ancora che contro il fascismo, con la sottoscrizione dell’infame armistizio, si impegnava a perseguitare il fascismo, per questo i Governanti fronteggiano una possibile ricostituzione del Partito Fascista, trovando del tutto naturale emanare, dopo le leggi retroattive (cosa mai fatta dal Governo Fascista), altre leggi a tutela della cosiddetta << democrazia >>.
Insigni giuristi erano insorti contro le leggi retroattive ed epurative, firmando un manifesto nel quale, riaffermavano la intangibilità delle leggi penali, ammonendo << a non confondere l’ambito del diritto con quello della morale e del giudizio storico >>, ma il “servile” legislatore post-fascista rimase sordo alle voci della dottrina giuridica continuando sulla strada delle leggi eccezionali che, a 64 anni di distanza, hanno pieno vigore nell’ordinamento dello Stato italiano (a dimostrazione della perenne efficacia dell’armistizio, e di conseguenza dell’occupazione dell’Italia Patria).
Se le leggi emanate nel 1945 e nel 1947 furono chiamate puramente norme per la repressione dell’attività fascista la legge del 1952 conosciuta con il nome << Legge Scelba >> reca il solenne titolo di << Norme di attuazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della costituzione >>.
Sembrerebbe, pertanto, la Legge Scelba un provvedimento di attuazione della Costituzione, il che può essere vero in piccolissima parte.
E’ stato in fatti osservato che la Costituzione, alla sua dodicesima disposizione transitoria e finale, afferma che è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, afferma un principio che non avrebbe bisogno di leggi di attuazione in quanto gli stessi principi costituzionali generali e le leggi ordinarie costituiscono sufficiente tutela contro il << pericolo >> della ricostituzione de P.N.F..
Il legislatore si è servito della Legge Scelba per creare un insieme di norme (limitative del diritto democratico) estremamente discutibili, di scarsa chiarezza e di laboriose interpretazioni per i cittadini e per la Magistratura.
La legislazione penale richiamata nella << Legge Scelba >> è di fatto confusa, disordinata e disarmonica con tutta la Carta Costituzionale, che rende difficile come naturale la convivenza delle leggi eccezionali di cui ci occupiamo con i solenni principi costituzionali di libertà di pensiero e di associazione.

Ci sembra interessante esaminare da vicino, sia pure sommariamente, i quattro provvedimenti legislativi susseguitisi dal 1945 al 1993 nel loro contenuto.
Il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945 n 195 intitolato <<Punizione dell’attività fascista nell’Italia liberata >>. Dichiarato efficace per il breve periodo di un anno,
Con la stessa data del 26 aprile un altro decreto n.149 aveva previsto la possibilità di applicare misure di sicurezza ( assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o al confino di polizia) a quelle persone che avessero continuato << in condotta ispirata ai metodi del fascismo… in modo da risultare… pericolose all’esercizio delle “ libertà democratiche “ >>, nonché a coloro << che avessero commesso atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, od esaltare pubblicamente con qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie, ancorché il fatto non COSTITUISCA REATO >>.
Queste misure di sicurezza previste dal decreto n. 149, furono prorogate con successivi provvedimenti.
Era stata, intanto, eletta l’assemblea costituente la quale, pur affermando la libertà di associazione ed il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti; in ottemperanza alle disposizioni degli anglo-americani, occupanti, ritenne che il vuoto legislativo creatosi con la cessazione dell’efficacia del decreto n.195 non fosse sufficientemente colmato dalla proroga dell’altro decreto n. 149 che riguardava l’applicazione <<di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi >>.
Ed approvo la legge 3 dicembre 1947 n. 1546 con norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla instaurazione dell’istituto monarchico: si è osservato che carattere fondamentale di tale legge era quello di impedire che quei fini << politico-costituzionali venissero perseguiti mediante comportamenti illeciti di per sé >>.
La discussione sul art. 49 della Costituzione che è quello che comporta il diritto dei cittadini di associarsi in partiti, rivela curiose e contrastanti impostazioni che, peraltro, non impedirono ai costituenti di varare non soltanto la ricordata dodicesima disposizione finale transitoria che vieta << sotto qualsiasi forma >> la ricostituzione del partito fascista, ma anche la legge del dicembre 1947. Tuttavia , come ricordato , la legge del 1947, individuava le << finalità proprie del disciolto partito fascista >> soltanto nella ipotesi di un partito o movimento che avesse dato luogo a particolari mezzi, di per sé illeciti, e cioè ad una ORGANIZZAZIONE MILITARE O PARAMILITARE o all’esaltazione o all’uso di MEZZI VIOLENTI di lotta. La stessa caratteristica aveva la legge nei confronti dei movimenti diretti alla restaurazione dell’istituto monarchico..
Nel suo art. 7 la legge di cui ci stiamo occupando prevede il REATO di APOLOGIA punendo la pubblica esaltazione delle << persone e ideologie proprie del fascismo >>.
La legge del 1952 venne predisposta sulla base di << inadeguatezze >> della legge precedente che sarebbe risultata << inidonea ad attuare il precetto costituzionale >>.
Al suo primo articolo il nuovo provvedimento eccezionale cerca di definire ciò che deve intendersi per riorganizzazione del disciolto P.N.F.. La norma inizia con la espressione: << ai fini della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando... >>, espressione ritenuta di interpretazione della norma costituzionale; è stato giustamente osservato che tale interpretazione non è legittima in quanto non può aversi interpretazione di una norma costituzionale a mezzo di legge ordinaria.
Né migliore è la situazione sostanziale creata dallo stesso legislatore, con la medesima norma dell’art.1: secondo il Prof. Nuvolose, apprezzato giurista, esso legislatore << ha cercato di colpire l’essenza del fenomeno fascismo, ma ci ha dato una singolare miscela di concetti e di pseudoconcetti politici, paralogici, emozionali, creando per il futuro giudice, una fonte di contraddizione >> Altro giurista il Maggiore, ritenne che la norma in questione esponesse a grave pericolo il fondamentale principio della certezza del diritto.
Altre disposizioni di rilievo della Legge Scelba sono quelle che disciplinano con meticolosità la repressione dei fatti di apologia del fascismo o di manifestazioni fasciste (<< manifestazioni usuali al disciolto partito fascista >> non meglio definite), nonché la norma dell’art.8 che prevede provvedimenti cautelari in materia di stampa con la facoltà del sequestro dei giornali e delle pubblicazioni, nell’ipotesi del delitto di apologia, facoltà di sequestro concessa all’Autorità Giudiziaria anche prima dell’inizio dell’azione penale. Per ultimo il legislatore eccezionale si è preoccupato, all’art.9, di prevedere << concorsi per la compilazione di cronache dell’azione fascista >>: ciò per far conoscere << in forma obiettiva >> ai cittadini << le attività antidemocratiche del fascismo >>.

Le vergognose disposizioni della Legge Scelba, dichiaratamente preparate << pensando e mirando al Movimento Sociale Italiano >> ebbero contestualmente o quasi alla loro elaborazione ed approvazione, una clamorosa risposta negativa da parte dell’opinione pubblica che, proprio nel 1952, in occasione di un turno di elezioni amministrative, conferì al M.S.I. suffragi elettorali numerosissimi, consegnando allo stesso partito e ai partiti ad esso collegate, la conquista della maggioranza in parecchi ed importanti consigli comunali, come quello di Napoli.

Va ricordato che le disposizioni della Legge Scelba relative all’apologia di fascismo ed alle manifestazioni fasciste sono state portate al vaglio della Corte Costituzionale la quale ha ritenuto (sentenza n.1 del 16 gennaio 1957) che l’APOLOGIA del FASCISMO, per ASSUMERE CARATTERE di REATO, DEVE CONSISTERE NON in una DIFESA ELOGIATIVA, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista.
Ancor più chiaramente, nella sentenza n. 74 del 25 novembre 1958, la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato testualmente, a proposito di manifestazioni fascista: << chi esamina il testo dell’art.5 della legge del 1952 isolatamente dalle altre disposizioni e si limita a darne interpretazione letterale può essere a supporre che la norma denunziata prevede, come fatto punibile, qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte di un individuo, il quale indossi una camicia nera o intono una canzone o lanci un grido.
Ma una simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme alla intenzione del legislatore, il quale dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall’art.21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che come si è detto prima, possano determinare il pericolo che si è voluto evitare >>.

Le decisioni della Corte Costituzionale, anticipate e poi seguite da numerosissime decisioni dei giudici di merito e della Cassazione, hanno, attraverso l’onestà della interpretazione tecnico-giuridica della legge eccezionale,conferito coerenza e certezza al testo legislativo ed alle sue larghe ed imprecise previsioni.

La legge del 1993, è una legge a tutti gli effetti LIBERTICIDA e ANTICOSTITUZIONALE, in quanto risulta altamente lesiva delle libertà fondamentali di ogni cittadino italiano (pensiero, parola, azione) in riferimento agli articoli 17, 18, 19 e 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e agli articoli 2, 7, 18, 19 e 20 della “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo”.
Anche queste disposizioni sono imposte dall’armistizio, preteso dai Governi occupanti. (2)
L’obbiettivo esplicito della “Legge Mancino” è quello di colpire uomini e movimenti sgraditi, in quanto non allineati con il pensiero unico con il modo di pensare dominante, in somma un mostro giuridico che, viene applicato, con assoluta prontezza e rigore, a senso unico,
solo ed unicamente verso quei movimenti (politici o culturali) o verso quei singoli italiani che si richiamano idealmente ai propri valori tradizionali in modo chiaro e limpido.
Lasciando interpretare arbitrariamente ogni espressione di “scelta”, “preferenza” e “distinzione” come atto di “discriminazione”, “fondato” automaticamente e implicitamente “sulla superiorità o sull’odio nazionale, religioso o razziale”.

A conclusione possiamo affermare che le leggi eccezionali tuttora in vigenti appaiono come autentici rami secchi dell’ordinamento giuridico dello Stato il quale ha bisogno esclusivamente e soltanto delle norme del Codice Penale ordinario nella loro formale applicazione e nella evoluzione degli istituti che tengono conto degli sviluppi della società nazionale.
Non si può, per fini politici e transeunti di una classe dirigente, tenere la Nazione e tante sue incomprimibili e naturali forze nella anacronistica crocefissione ad un passato che i molti anni trascorsi hanno rilegato e rilevato, in armonia con l’intuizione dei più fedeli, come patrimonio della intera società nazionale e della sua storia e come premessa feconda ad un positivo svolgersi della storia italiana.

(1) (L’art. 30 dell’armistizio firmato dai badogliani)
Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni della Gioventù Fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento fascista.
(2) ( L’art. 31 dell’armistizio firmato dai badogliani)
Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l’eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.
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