La nostra Europa!
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La nostra Europa!
Il 25 marzo 2017, l’Italia ospiterà i potenti d’Europa per celebrare il 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, con i quali si istituiva la Comunità Economica Europea (CEE), a sottoscrivere i trattati, furono appena sei Stati il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
Certi che in questi giorni saranno in molti a vantare le positività di quei trattati, a cui purtroppo negli anni ne sono seguiti molti altri. Documenti che riportiamo di seguito
Certi che in questi giorni saranno in molti a vantare le positività di quei trattati, a cui purtroppo negli anni ne sono seguiti molti altri. Documenti che riportiamo di seguito
• 1950 Dichiarazione Schuman
• 1951 Trattato di Parigi
• 1954 Trattato di Bruxelles modificato sull'UEO
• 1955 Conferenza di Messina
• 1957 Trattati di Roma
• 1965 Trattato di fusione
• 1970 Trattato di Lussemburgo
• 1983 Dichiarazione solenne sull'Unione europea
• 1985 Accordi di Schengen
• 1986 Atto unico europeo
• 1992 Trattato di Maastricht
• 1994 Compromesso di Ioànnina
• 1997 Dichiarazione sull'UEO
• 1997 Trattato di Amsterdam
• 2001 Trattato di Nizza
• 2001 Dichiarazione di Laeken
• 2004 Costituzione europea
• 2007 Dichiarazione di Berlino
• 2009 Trattato di Lisbona
• 2012 Meccanismo europeo di stabilità
• 1951 Trattato di Parigi
• 1954 Trattato di Bruxelles modificato sull'UEO
• 1955 Conferenza di Messina
• 1957 Trattati di Roma
• 1965 Trattato di fusione
• 1970 Trattato di Lussemburgo
• 1983 Dichiarazione solenne sull'Unione europea
• 1985 Accordi di Schengen
• 1986 Atto unico europeo
• 1992 Trattato di Maastricht
• 1994 Compromesso di Ioànnina
• 1997 Dichiarazione sull'UEO
• 1997 Trattato di Amsterdam
• 2001 Trattato di Nizza
• 2001 Dichiarazione di Laeken
• 2004 Costituzione europea
• 2007 Dichiarazione di Berlino
• 2009 Trattato di Lisbona
• 2012 Meccanismo europeo di stabilità
(In molti casi queste date diferiscono, anche notevolmente, da quelle di entrata in vigore degli stessi).
che, hanno ASSERVITO I POPOLI EUROPEI, spingendoli nel caos totale, tant’è che, l’unica nazione europea, veramente, vittoriosa nella Seconda Guerra mondiale a dato inizio la sua uscita da questa non comunità.
Riportare i tanti motivi che, da sempre ci vedono contrari a questa Europa, ci è sembrato inutile (lo faremo in altra occasione) anche perché, siamo certi che i nostri Camerati troveranno tantissimi motivi per manifestare tutto il loro sdegno contro la casta che sfilerà a Roma e che continua cecamente a imporci regole sempre più insostenibili.
A seguire proponiamo alcune Gazzette Ufficiali, a dimostrazione di quanti danni hanno fatto i traditori che ancora oggi si vantano del loro antifascismo. Vigliacchi antitaliani che, hanno reso il nostro Popolo servo dell’Europa.
LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1663
Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma. (GU Serie Generale n.42 del 19-2-1948)
che, hanno ASSERVITO I POPOLI EUROPEI, spingendoli nel caos totale, tant’è che, l’unica nazione europea, veramente, vittoriosa nella Seconda Guerra mondiale a dato inizio la sua uscita da questa non comunità.
Riportare i tanti motivi che, da sempre ci vedono contrari a questa Europa, ci è sembrato inutile (lo faremo in altra occasione) anche perché, siamo certi che i nostri Camerati troveranno tantissimi motivi per manifestare tutto il loro sdegno contro la casta che sfilerà a Roma e che continua cecamente a imporci regole sempre più insostenibili.
A seguire proponiamo alcune Gazzette Ufficiali, a dimostrazione di quanti danni hanno fatto i traditori che ancora oggi si vantano del loro antifascismo. Vigliacchi antitaliani che, hanno reso il nostro Popolo servo dell’Europa.
LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1663
Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma. (GU Serie Generale n.42 del 19-2-1948)
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia ed il Belgio:
a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio, del 23 giugno 1946;
b) Scambio di Note per l'annullamento dell'art. 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;
c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947;
d) Scambio di Note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'annesso del 27-28 aprile 1947.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1947
DE NICOLA
Scambio di Note fra l'Italia e il Belgio (Roma, 23 giugno 1946)
Protocollo
La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano e del Governo belga per trattare del trasferimento di 50.000 lavoratori nelle miniere belghe, e' giunta alle seguenti conclusioni:
1. Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre piu' cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.
Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla localita' da stabilirsi di comune accordo in prossimita' della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.
2. Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente.
Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia delle quantita' di carbone previste dall'accordo.
3. Il Governo belga curera' che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformita' delle prescrizioni dell'art. 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi.
4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.
All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi.
I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti.
Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie.
Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sara' punita in conformita' alla legge belga.
5. Il Governo italiano si adoprera' a che gli aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondita' nelle miniere, per quale sono necessarie un'eta' relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di salute.
6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi.
7. Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, e' reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca italiana e di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.
In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla banca belga di cui sopra. Questa effettuera' per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme dovute al "Comptoir belge des charbons".
Sara' compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute.
8. Il Governo belga accetta il principio della possibilita' di ricuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresi', che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.
9. In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano deleghera' una persona di fiducia, la cui retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere".
Queste spese saranno a carico della "Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio".
Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa rendera' conto della propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga.
10. Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita' del capo della missione belga che accompagna i treni.
11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per inviare in Belgio 2000 lavoratori la settimana.
12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua delega, le Questure, rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario.
Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e, previo esame, rilascera' i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio.
I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno.
I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per nessun motivo detto luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi.
Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.
Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate.
Nessuna autorita' potra' modificare l'itinerario dei treni, ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.
NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data 23 giugno 1946, concernente l'invio di minatori italiani in Belgio, hai l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute le disposizioni relative ai pagamenti previsti all'art. 7 del Protocollo stesso.
I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede e coglie, frattanto, l'occasione offertagli dalla presente per riconfermarLe gli atti della piu' distinta considerazione.
Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946
Allo scopo di perfezionare e migliorare nella sua attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto segue sotto riserva di approvazione dei rispettivi Governi.
Una missione belga tecnico-sanitaria risiedera' a Milano.
I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno parte coi rappresentanti dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente sede a Roma.
La Commissione avra' lo scopo di seguire l'applicazione degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi e di trovare le soluzioni alle difficolta' che potessero eventualmente sorgere.
Una Commissione avente lo stesso scopo e di cui faranno parte delegati designati dal Governo belga e dall'Ambasciata d'Italia verra' costituita a Bruxelles.
Le Autorita' italiane metteranno a disposizione dello Autorita' belghe i locali ed il materiale necessario perche' il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.
Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sara' fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.
DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 730
Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo all'immigrazione di lavoratori italiani in Francia, concluso a Roma il 21 marzo 1947. (GU Serie Generale n.142 del 21-6-1948)
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151, con le modificazioni ad esso apportati dall'art. 3, comma primo,del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1947:
a) Accordo relativo all'immigrazione italiana in Francia;
b) Accordo speciale relativo agli operai che si recano in Francia per la stagione delle barbabietole;
c) Accordo relativo alle condizioni di applicazione della legislazione francese sugli assegni familiari;
d) Scambio di Note.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 21 marzo
1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 893
Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania concluso in Roma il 20 dicembre 1955. (GU Serie Generale n.205 del 17-8-1956)
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di
Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data della firma dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in conformita' al disposto dell'art. 23 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956
(Accordo-art. 1 )
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento della manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania nel desiderio di approfondire e di stringere sempre piu' nell'interesse reciproco le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarieta' europea, nonche' di consolidare i legami d'amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera ed un pieno sfruttamento delle possibilita' di produzione, nella convinzione che questi sforzi servono l'interesse comune dei loro popoli e promuovono il loro progresso economico e sociale hanno concluso il seguente Accordo sul reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.
(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania (qui appresso denominato Governo Federale), qualora constati una penuria di mano d'opera e desideri rimediarvi mediante ammissione di lavoratori di cittadinanza italiana comunica al Governo italiano le professioni o gruppi di professioni nonche' il fabbisogno numerico approssimativo di mano d'opera.
(2) Il Governo italiano informa il Governo federale se in linea di massima, vede la possibilita' di soddisfare tale fabbisogno.
(3) In base a queste comunicazioni i due Governi si accordano sull'entita', sulle professioni o gruppi di professioni ed eventualmente sull'epoca in cui devono Svolgersi le operazioni di reclutamento ed il collocamento dei lavoratori di cittadinanza italiana nella Repubblica federale.
(Accordo-art. 2 )
(1) Il reclutamento ed il collocamento di lavoratori per la Repubblica federale e' di competenza da parte italiana del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (qui appresso denominato Ministero del Lavoro) e da parte tedesca della Bundesanstalt fuer Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (qui appresso denominata Bundesaustalt).
(2) A questo fine le due Autorita' agiscono in collaborazione; esse cercheranno di sollecitare, nonche' di semplificare - per quanto sembri opportuno e possibile nel quadro delle disposizioni del presente Accordo - la procedura di reclutamento e collocamento stabilita nell'Accordo stesso.
(Accordo-art. 3 )
(1) La Bundesanstalt delega di volta in volta una Commissione per l'Italia (qui appresso denominata Commissione tedesca) con i compiti relativi al reclutamento ed al collocamento di lavoratori italiani; essa stabilisce il luogo del suo lavoro e la durata di esso d'accordo con il Ministero del Lavoro.
(2) Il Ministero del Lavoro mette gratuitamente a disposizione della Commissione tedesca i locali necessari, con gli ordinari mobili d'ufficio. Gli Uffici provinciali del Lavoro assisteranno efficacemente la Commissione tedesca nell'espletamento dei suoi compiti.
(3) Il Governo italiano puo' inviare di volta in volta presso la Bundesanstalt una propria Commissione se da ambo le parti se ne ravvisi l'opportunita'.
(Accordo-art. 4 )
(1) La Commissione tedesca porta a conoscenza del Ministero del Lavoro le offerte di impiego dei datori di lavoro tedeschi, ai sensi degli accordi presi con l'articolo 1 comma 3.
(2) Le offerte di lavoro contengono precisazioni circa il mestiere, il grado di qualificazione e le eventuali altre richieste del datore di lavoro in merito al lavoratore, il genere di impiego e la sua prevista durata, le caratteristiche del lavoro da compiere, le specifiche condizioni di salario e di lavoro, nonche' le possibilita' di alloggio, di vitto ed infine altre indicazioni essenziali per il lavoratore.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1949, n. 423
Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948. (GU Serie Generale n.166 del 22-7-1949)
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per il commercio con l'estero;
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Accordo tra l'Italia ed il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli
In un altro post riporteremo le accuse che muoviamo e le proposte alternative che formuliamo.
Un’altra Europa è possibile!
1. Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre piu' cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.
Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla localita' da stabilirsi di comune accordo in prossimita' della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.
2. Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente.
Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia delle quantita' di carbone previste dall'accordo.
3. Il Governo belga curera' che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformita' delle prescrizioni dell'art. 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi.
4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.
All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi.
I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti.
Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie.
Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sara' punita in conformita' alla legge belga.
5. Il Governo italiano si adoprera' a che gli aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondita' nelle miniere, per quale sono necessarie un'eta' relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di salute.
6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi.
7. Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, e' reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca italiana e di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.
In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla banca belga di cui sopra. Questa effettuera' per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme dovute al "Comptoir belge des charbons".
Sara' compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute.
8. Il Governo belga accetta il principio della possibilita' di ricuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresi', che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.
9. In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano deleghera' una persona di fiducia, la cui retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere".
Queste spese saranno a carico della "Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio".
Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa rendera' conto della propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga.
10. Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita' del capo della missione belga che accompagna i treni.
11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per inviare in Belgio 2000 lavoratori la settimana.
12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua delega, le Questure, rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario.
Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e, previo esame, rilascera' i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio.
I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno.
I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per nessun motivo detto luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi.
Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.
Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate.
Nessuna autorita' potra' modificare l'itinerario dei treni, ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.
Per l'Italia
Il Capo della Delegazione italiana
SECCO SUARDO
Per il Belgio
L'Incaricato d'Affari del Belgio
G. D'ASPREMONT-LYNDEN
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Il Capo della Delegazione italiana
SECCO SUARDO
Per il Belgio
L'Incaricato d'Affari del Belgio
G. D'ASPREMONT-LYNDEN
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data 23 giugno 1946, concernente l'invio di minatori italiani in Belgio, hai l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute le disposizioni relative ai pagamenti previsti all'art. 7 del Protocollo stesso.
I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede e coglie, frattanto, l'occasione offertagli dalla presente per riconfermarLe gli atti della piu' distinta considerazione.
Roma, 26 ottobre 1946
All'Ambasciata del Belgio
ROMA
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
All'Ambasciata del Belgio
ROMA
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946
Allo scopo di perfezionare e migliorare nella sua attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto segue sotto riserva di approvazione dei rispettivi Governi.
Art. 1.
Una missione belga tecnico-sanitaria risiedera' a Milano.
I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno parte coi rappresentanti dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente sede a Roma.
La Commissione avra' lo scopo di seguire l'applicazione degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi e di trovare le soluzioni alle difficolta' che potessero eventualmente sorgere.
Una Commissione avente lo stesso scopo e di cui faranno parte delegati designati dal Governo belga e dall'Ambasciata d'Italia verra' costituita a Bruxelles.
Art. 2.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorita' italiane avvieranno al centro di Milano, ove avra' luogo la visita di controllo dei medici belgi, i lavoratori reclutati. Le Autorita' italiane metteranno a disposizione dello Autorita' belghe i locali ed il materiale necessario perche' il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.
Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sara' fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.
Art. 3.
In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946 il Governo italiano provvedera' che sia data larga diffusione alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, di salario, di provvidenze sociali e la necessita' del rispetto reciproco del contratto di lavoro. DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 730
Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo all'immigrazione di lavoratori italiani in Francia, concluso a Roma il 21 marzo 1947. (GU Serie Generale n.142 del 21-6-1948)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151, con le modificazioni ad esso apportati dall'art. 3, comma primo,del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1947:
a) Accordo relativo all'immigrazione italiana in Francia;
b) Accordo speciale relativo agli operai che si recano in Francia per la stagione delle barbabietole;
c) Accordo relativo alle condizioni di applicazione della legislazione francese sugli assegni familiari;
d) Scambio di Note.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 21 marzo
1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA -
FANFANI - DEL VECCHIO
- MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 165. - FRASCA
Accord italo-francais relatif a' l'immigration italienne en France
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA -
FANFANI - DEL VECCHIO
- MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 165. - FRASCA
Accord italo-francais relatif a' l'immigration italienne en France
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 893
Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania concluso in Roma il 20 dicembre 1955. (GU Serie Generale n.205 del 17-8-1956)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1.
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di
Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data della firma dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in conformita' al disposto dell'art. 23 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956
(Accordo-art. 1 )
Articolo 1
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento della manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania nel desiderio di approfondire e di stringere sempre piu' nell'interesse reciproco le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarieta' europea, nonche' di consolidare i legami d'amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera ed un pieno sfruttamento delle possibilita' di produzione, nella convinzione che questi sforzi servono l'interesse comune dei loro popoli e promuovono il loro progresso economico e sociale hanno concluso il seguente Accordo sul reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.
(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania (qui appresso denominato Governo Federale), qualora constati una penuria di mano d'opera e desideri rimediarvi mediante ammissione di lavoratori di cittadinanza italiana comunica al Governo italiano le professioni o gruppi di professioni nonche' il fabbisogno numerico approssimativo di mano d'opera.
(2) Il Governo italiano informa il Governo federale se in linea di massima, vede la possibilita' di soddisfare tale fabbisogno.
(3) In base a queste comunicazioni i due Governi si accordano sull'entita', sulle professioni o gruppi di professioni ed eventualmente sull'epoca in cui devono Svolgersi le operazioni di reclutamento ed il collocamento dei lavoratori di cittadinanza italiana nella Repubblica federale.
(Accordo-art. 2 )
Articolo 2
(1) Il reclutamento ed il collocamento di lavoratori per la Repubblica federale e' di competenza da parte italiana del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (qui appresso denominato Ministero del Lavoro) e da parte tedesca della Bundesanstalt fuer Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (qui appresso denominata Bundesaustalt).
(2) A questo fine le due Autorita' agiscono in collaborazione; esse cercheranno di sollecitare, nonche' di semplificare - per quanto sembri opportuno e possibile nel quadro delle disposizioni del presente Accordo - la procedura di reclutamento e collocamento stabilita nell'Accordo stesso.
(Accordo-art. 3 )
Articolo 3
(1) La Bundesanstalt delega di volta in volta una Commissione per l'Italia (qui appresso denominata Commissione tedesca) con i compiti relativi al reclutamento ed al collocamento di lavoratori italiani; essa stabilisce il luogo del suo lavoro e la durata di esso d'accordo con il Ministero del Lavoro.
(2) Il Ministero del Lavoro mette gratuitamente a disposizione della Commissione tedesca i locali necessari, con gli ordinari mobili d'ufficio. Gli Uffici provinciali del Lavoro assisteranno efficacemente la Commissione tedesca nell'espletamento dei suoi compiti.
(3) Il Governo italiano puo' inviare di volta in volta presso la Bundesanstalt una propria Commissione se da ambo le parti se ne ravvisi l'opportunita'.
(Accordo-art. 4 )
Articolo 4
(1) La Commissione tedesca porta a conoscenza del Ministero del Lavoro le offerte di impiego dei datori di lavoro tedeschi, ai sensi degli accordi presi con l'articolo 1 comma 3.
(2) Le offerte di lavoro contengono precisazioni circa il mestiere, il grado di qualificazione e le eventuali altre richieste del datore di lavoro in merito al lavoratore, il genere di impiego e la sua prevista durata, le caratteristiche del lavoro da compiere, le specifiche condizioni di salario e di lavoro, nonche' le possibilita' di alloggio, di vitto ed infine altre indicazioni essenziali per il lavoratore.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1949, n. 423
Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948. (GU Serie Generale n.166 del 22-7-1949)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1.
Art. 1.
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1949
EINAUDI
(Accordo ) EINAUDI
Accordo tra l'Italia ed il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli
In un altro post riporteremo le accuse che muoviamo e le proposte alternative che formuliamo.
Un’altra Europa è possibile!
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