Emigrazione: Jerry Calà contro Laura Boldrini
Pagina 1 di 1
Emigrazione: Jerry Calà contro Laura Boldrini
Belgio: Jerry Calà contro Laura Boldrini, gli emigranti italiani morivano in miniera
Il comunista Pier Luigi Bersani, ha messo sotto il culo della compagna Laura Boldrini, la poltrona più comoda della Camera dei deputati pur conoscendo la sua elevata ignoranza politica. Un'ignoranza che nei quattro anni ormai trascorsi è servita solo a giustificare gli innumerevoli sbarchi di clandestini, e ad attaccare gli italiani stanchi dell'insostenibile invasione.
Questa ignorante , cosi come altri indegni del centrosinistra, ha colto l'occasione del sessantunesimo anniversario della strage belga, avvenuta 8 agosto 1956, dove morirono 262 minatori di cui 136 italiani, per scrivere su Twitter un post e ricordare senza alcuna vergogna, a suo modo, quella tragedia: <<-Anniversario tragedia #Marcinelle ci ricorda quando i #migranti eravamo noi->>, paragonato gli Emigrati Italiani, svenduti dal governo antifascista al Belgio, con la legge 16 dicembre 1947, n. 1663, ai clandestini raccolti dalla nostra marineria nel mare libico.
Questa frase ha irritato milioni di italiani, fra questi Jerry Calà, popolare comico di origini calabresi, il quale non può essere accusato d'essere Fascista, che dopo l'ennesima uscita della presidentessa della Camera in difesa dell'immigrazione di massa, non resistendo alla tentazione di partecipare alla polemica, ha scritto alcuni tweet contro la frase della Boldrini:
<<-Va bene tutto ma non permettetevi di paragonare i nostri emigrati. A loro non li ha aiutati nessuno a casa loro (Così recita uno dei primi cinquettii digitati sul suo profilo Twitter da Calà, che ha cominciato a discutere con i suoi fans sull'insostenibilità del confronto tra gli emigrati italiani di ieri e immigranti africani incontrollata di oggi);
Lavoravano, mandavano a casa i soldi e poi, ma poi..., si facevano raggiungere e si integravano;
Non paragoniamo i nostri emigrati per piacere! Loro chiusi in baracche da cui uscivano solo per lavorare e rientravano per farsi da mangiare (scrive rabbioso Calà, che aggiunge;
Mio zio è morto in Belgio nelle miniere per mantenere la famiglia italiana;
Mi permetto di parlare perché ne sono parente e in quegli anni ci sono stato. In Svizzera, in Belgio, in Germania;
Ma che c... dite?!!!!, la sua replica piccata a un follower.
Infine un'ultima riflessione sui trattamenti bestiali a cui erano sottoposti i minatori italiani importati in Belgio dopo il patto, siglato nell'immediato dopoguerra, per avere carbone in cambio della fornitura di braccia:
Non facciamo paragoni assurdi per piacere! Gli emigranti italiani venivano trattati come animali da soma...pulitevi la bocca->>.
Gli antifascisti italiani, portato a compimento il tradimento, si sono immediatamente adoperati per svendere la dignità del Popolo specie di quello del Sud che poco aveva a che fare con i TRADITORI ANTIFASCISTI.
A seguire la legge che svendette i lavoratori italiani, indottrinati dall'antifascismo militante liberal-social-comunista.
LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1663Il comunista Pier Luigi Bersani, ha messo sotto il culo della compagna Laura Boldrini, la poltrona più comoda della Camera dei deputati pur conoscendo la sua elevata ignoranza politica. Un'ignoranza che nei quattro anni ormai trascorsi è servita solo a giustificare gli innumerevoli sbarchi di clandestini, e ad attaccare gli italiani stanchi dell'insostenibile invasione.
Questa ignorante , cosi come altri indegni del centrosinistra, ha colto l'occasione del sessantunesimo anniversario della strage belga, avvenuta 8 agosto 1956, dove morirono 262 minatori di cui 136 italiani, per scrivere su Twitter un post e ricordare senza alcuna vergogna, a suo modo, quella tragedia: <<-Anniversario tragedia #Marcinelle ci ricorda quando i #migranti eravamo noi->>, paragonato gli Emigrati Italiani, svenduti dal governo antifascista al Belgio, con la legge 16 dicembre 1947, n. 1663, ai clandestini raccolti dalla nostra marineria nel mare libico.
Questa frase ha irritato milioni di italiani, fra questi Jerry Calà, popolare comico di origini calabresi, il quale non può essere accusato d'essere Fascista, che dopo l'ennesima uscita della presidentessa della Camera in difesa dell'immigrazione di massa, non resistendo alla tentazione di partecipare alla polemica, ha scritto alcuni tweet contro la frase della Boldrini:
<<-Va bene tutto ma non permettetevi di paragonare i nostri emigrati. A loro non li ha aiutati nessuno a casa loro (Così recita uno dei primi cinquettii digitati sul suo profilo Twitter da Calà, che ha cominciato a discutere con i suoi fans sull'insostenibilità del confronto tra gli emigrati italiani di ieri e immigranti africani incontrollata di oggi);
Lavoravano, mandavano a casa i soldi e poi, ma poi..., si facevano raggiungere e si integravano;
Non paragoniamo i nostri emigrati per piacere! Loro chiusi in baracche da cui uscivano solo per lavorare e rientravano per farsi da mangiare (scrive rabbioso Calà, che aggiunge;
Mio zio è morto in Belgio nelle miniere per mantenere la famiglia italiana;
Mi permetto di parlare perché ne sono parente e in quegli anni ci sono stato. In Svizzera, in Belgio, in Germania;
Ma che c... dite?!!!!, la sua replica piccata a un follower.
Infine un'ultima riflessione sui trattamenti bestiali a cui erano sottoposti i minatori italiani importati in Belgio dopo il patto, siglato nell'immediato dopoguerra, per avere carbone in cambio della fornitura di braccia:
Non facciamo paragoni assurdi per piacere! Gli emigranti italiani venivano trattati come animali da soma...pulitevi la bocca->>.
Gli antifascisti italiani, portato a compimento il tradimento, si sono immediatamente adoperati per svendere la dignità del Popolo specie di quello del Sud che poco aveva a che fare con i TRADITORI ANTIFASCISTI.
A seguire la legge che svendette i lavoratori italiani, indottrinati dall'antifascismo militante liberal-social-comunista.
Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma. (GU Serie Generale n.42 del 19-02-1948)
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia ed il Belgio:
a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio, del 23 giugno 1946;
b) Scambio di Note per l'annullamento dell'art. 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;
c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947;
d) Scambio di Note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'annesso del 27-28 aprile 1947.
a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio, del 23 giugno 1946;
b) Scambio di Note per l'annullamento dell'art. 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;
c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947;
d) Scambio di Note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'annesso del 27-28 aprile 1947.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO MERZAGORA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
(Scambio di Note ) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO MERZAGORA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Scambio di Note fra l'Italia e il Belgio (Roma, 23 giugno 1946)
(Protocollo )
Protocollo
La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano e del Governo belga per trattare del trasferimento di 50.000 lavoratori nelle miniere belghe, e' giunta alle seguenti conclusioni:
1. Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre piu' cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.
Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla localita' da stabilirsi di comune accordo in prossimita' della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.
2. Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente.
Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia delle quantita' di carbone previste dall'accordo.
3. Il Governo belga curera' che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformita' delle prescrizioni dell'art. 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi.
4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.
All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi.
I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti.
Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie.
Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sara' punita in conformita' alla legge belga.
5. Il Governo italiano si adoprera' a che gli aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondita' nelle miniere, per quale sono necessarie un'eta'
relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di
salute.
6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi.
7. Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, e' reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca italiana e di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.
In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla banca belga di cui sopra. Questa effettuera' per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme
dovute al "Comptoir belge des charbons".
Sara' compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute.
8. Il Governo belga accetta il principio della possibilita' di ricuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la
priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresi', che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.
9. In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano deleghera' una persona di fiducia, la cui retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere".
Queste spese saranno a carico della "Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio".
Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa rendera' conto della propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga.
10. Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in
Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita' del capo della missione belga che accompagna i treni.
11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per inviare in Belgio 2000 lavoratori la settimana.
12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua delega, le Questure, rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario.
Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e, previo esame, rilascera' i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio.
I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno.
I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per nessun motivo detto luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi.
Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.
Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate.
Nessuna autorita' potra' modificare l'itinerario dei treni, ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.
1. Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre piu' cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.
Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla localita' da stabilirsi di comune accordo in prossimita' della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.
2. Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente.
Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia delle quantita' di carbone previste dall'accordo.
3. Il Governo belga curera' che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformita' delle prescrizioni dell'art. 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi.
4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.
All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi.
I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti.
Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie.
Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sara' punita in conformita' alla legge belga.
5. Il Governo italiano si adoprera' a che gli aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondita' nelle miniere, per quale sono necessarie un'eta'
relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di
salute.
6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi.
7. Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, e' reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca italiana e di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.
In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla banca belga di cui sopra. Questa effettuera' per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme
dovute al "Comptoir belge des charbons".
Sara' compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute.
8. Il Governo belga accetta il principio della possibilita' di ricuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la
priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresi', che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.
9. In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano deleghera' una persona di fiducia, la cui retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere".
Queste spese saranno a carico della "Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio".
Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa rendera' conto della propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga.
10. Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in
Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita' del capo della missione belga che accompagna i treni.
11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per inviare in Belgio 2000 lavoratori la settimana.
12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua delega, le Questure, rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario.
Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e, previo esame, rilascera' i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio.
I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno.
I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per nessun motivo detto luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi.
Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.
Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate.
Nessuna autorita' potra' modificare l'itinerario dei treni, ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.
Per l'Italia
Il Capo della Delegazione italiana
SECCO SUARDO
Il Capo della Delegazione italiana
SECCO SUARDO
Per il Belgio
L'Incaricato d'Affari del Belgio
G. D'ASPREMONT-LYNDEN
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data 23 giugno 1946, concernente l'invio di minatori italiani in Belgio, ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute le disposizioni relative ai pagamenti previsti all'art. 7 del Protocollo stesso.
I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede e coglie, frattanto, l'occasione offertagli dalla presente per riconfermarLe gli atti della piu' distinta considerazione.
Roma, 26 ottobre 1946
All'Ambasciata del Belgio ROMA I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede e coglie, frattanto, l'occasione offertagli dalla presente per riconfermarLe gli atti della piu' distinta considerazione.
Roma, 26 ottobre 1946
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946
Allo scopo di perfezionare e migliorare nella sua attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto segue sotto riserva di approvazione dei rispettivi Governi.
Art. 1.
Una missione belga tecnico-sanitaria risiedera' a Milano. I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno parte coi rappresentanti dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente sede a Roma.
La Commissione avra' lo scopo di seguire l'applicazione degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi e di trovare le soluzioni alle difficolta' che potessero eventualmente sorgere.
Una Commissione avente lo stesso scopo e di cui faranno parte delegati designati dal Governo belga e dall'Ambasciata d'Italia verra' costituita a Bruxelles.
Art. 2.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorita' italiane avvieranno al centro di Milano, ove avra' luogo la visita di controllo dei medici belgi, i lavoratori reclutati.
Le Autorita' italiane metteranno a disposizione dello Autorita' belghe i locali ed il materiale necessario perche' il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.
Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sara' fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.
Le Autorita' italiane metteranno a disposizione dello Autorita' belghe i locali ed il materiale necessario perche' il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.
Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sara' fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.
Art. 3.
In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946 il Governo italiano provvedera' che sia data larga diffusione alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, di salario, di provvidenze sociali e la necessita' del rispetto reciproco del contratto di lavoro.
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ieri alle 17:49 Da Admin
» 10 marzo 2024, Elezioni in Abruzzo: come in Sardegna un’altra vittoria di piro.
Dom 17 Mar 2024, 18:11 Da Admin
» Sardegna, elezioni del 2502/2024: GRAZIE ai CAMERATI che hanno disertato i seggi.
Mer 28 Feb 2024, 22:16 Da Admin
» Soldato americano muore dandosi fuoco per protesestare contro il genocidio di palestinesi
Lun 26 Feb 2024, 15:09 Da Admin
» Roma: 7 gennaio 1978 – 7 gennaio 2024, commemorazione di una strage
Mar 09 Gen 2024, 18:16 Da Admin
» Quale Buone Feste?
Sab 23 Dic 2023, 13:59 Da Admin
» Ebrei: nessuna pietà!
Mer 15 Nov 2023, 19:12 Da Admin
» Ebrei: I senza Vergogna!
Mer 08 Nov 2023, 18:55 Da Admin
» 22/23 Ottobre 2023: elezioni, un ulteriore passo verso la fine delle “False democrazie”
Mar 31 Ott 2023, 22:42 Da Admin
» Israele attacca Gaza - post pubblicato nel 2009- la storia si ripete
Sab 28 Ott 2023, 19:09 Da Admin