Emigrazione: Jerry Calà contro Laura Boldrini

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Messaggio  Admin Gio 10 Ago 2017, 00:58

Emigrazione: Jerry Calà contro Laura Boldrini Immagi42

Belgio: Jerry Calà contro Laura Boldrini, gli emigranti italiani morivano in miniera
Il comunista Pier Luigi Bersani,  ha messo sotto il culo della compagna Laura Boldrini, la poltrona più comoda della Camera dei deputati pur conoscendo la sua elevata ignoranza  politica. Un'ignoranza che nei quattro anni ormai trascorsi è servita solo a giustificare gli innumerevoli sbarchi di clandestini, e ad attaccare gli italiani stanchi dell'insostenibile invasione.

Questa ignorante , cosi come altri indegni del centrosinistra, ha colto l'occasione del sessantunesimo anniversario della strage belga, avvenuta 8 agosto 1956, dove morirono 262 minatori di cui 136 italiani, per scrivere su Twitter un post e ricordare senza alcuna vergogna,  a suo modo, quella tragedia: <<-Anniversario tragedia #Marcinelle ci ricorda quando i #migranti eravamo noi->>, paragonato  gli Emigrati Italiani, svenduti dal governo antifascista al Belgio,  con la legge 16 dicembre 1947, n. 1663, ai clandestini raccolti dalla nostra marineria nel mare libico.

Questa frase  ha irritato milioni di italiani, fra questi  Jerry Calà, popolare comico di origini calabresi, il quale non può essere accusato d'essere Fascista, che dopo l'ennesima uscita della presidentessa della Camera in difesa dell'immigrazione di massa, non resistendo alla tentazione di partecipare alla polemica, ha scritto alcuni tweet contro la frase della Boldrini:
<<-Va bene tutto ma non permettetevi di paragonare i nostri emigrati. A loro non li ha aiutati nessuno a casa loro (Così recita uno dei primi cinquettii digitati sul suo profilo Twitter da Calà, che ha cominciato a discutere con i suoi fans sull'insostenibilità del confronto tra gli emigrati italiani di ieri e  immigranti africani incontrollata di oggi);
Lavoravano, mandavano a casa i soldi e poi, ma poi..., si facevano raggiungere e si integravano;
Non paragoniamo i nostri emigrati per piacere! Loro chiusi in baracche da cui uscivano solo per lavorare e rientravano per farsi da mangiare (scrive rabbioso Calà, che aggiunge;
Mio zio è morto in Belgio nelle miniere per mantenere la famiglia italiana;
Mi permetto di parlare perché ne sono parente e in quegli anni ci sono stato. In Svizzera, in Belgio, in Germania;
Ma che c... dite?!!!!, la sua replica piccata a un follower.

Infine un'ultima riflessione sui trattamenti bestiali a cui erano sottoposti i minatori italiani importati in Belgio dopo il patto, siglato nell'immediato dopoguerra, per avere carbone in cambio della fornitura di braccia:
Non facciamo paragoni assurdi per piacere! Gli emigranti italiani venivano trattati come animali da soma...pulitevi la bocca->>.

Gli antifascisti italiani, portato a compimento il tradimento, si sono immediatamente adoperati per  svendere la dignità del Popolo specie di quello del Sud che poco aveva a che fare con i TRADITORI ANTIFASCISTI.

A seguire la legge che svendette i lavoratori italiani, indottrinati dall'antifascismo militante liberal-social-comunista.
LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1663
Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma. (GU Serie Generale n.42 del 19-02-1948)
             
   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
                           
  Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia ed il Belgio:
a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio, del 23 giugno 1946;
b) Scambio di Note per l'annullamento dell'art. 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;
c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947;
d) Scambio  di  Note  per  l'applicazione  immediata,  a  titolo provvisorio, dell'annesso del 27-28 aprile 1947.
                           
  Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 dicembre 1947

                             DE NICOLA

                            DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO MERZAGORA - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
(Scambio di Note )
Scambio di Note fra l'Italia e il Belgio (Roma, 23 giugno 1946)

(Protocollo )
                           
Protocollo

La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano e  del Governo  belga  per  trattare  del  trasferimento  di  50.000 lavoratori nelle miniere belghe, e' giunta alle seguenti conclusioni:
1. Il Governo italiano,  nella  convinzione  che  il  buon  esito dell'operazione possa stabilire rapporti  sempre  piu'  cordiali  col Governo belga  e  dare  la  dimostrazione al  mondo  della  volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.
Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle  migliori condizioni l'avviamento  dei  lavoratori  fino  alla  localita'   da stabilirsi  di  comune  accordo  in prossimita'   della   frontiera italo-svizzera,  dove  a  sua  cura  saranno  istituiti  gli   uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.
2. Il  Governo  belga  mantiene  integralmente  i  termini  dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente.
Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia  delle quantita' di carbone previste dall'accordo.
3.  Il  Governo  belga  curera'  che   le   aziende   carbonifere garantiscano  ai   lavoratori   italiani   convenienti   alloggi   in conformita' delle prescrizioni dell'art.  9 del  contratto  tipo  di lavoro;  un  vitto  rispondente,  per  quanto  possibile, alle  loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime  basi  di  quelle stabilite per i minatori belgi.
4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle  famiglie  dei  minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.
All'atto della loro assunzione i  minatori  italiani  presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un  certificato  ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi.
I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in  Italia  l'importo  degli  assegni  loro dovuti.
Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte  le  notizie necessarie.
Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari  sara'  punita in conformita' alla legge belga.
5.  Il  Governo  italiano  si  adoprera'  a  che  gli   aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo,  edotti di quanto  li  concerne,  attirando,  in particolar  modo,  la  loro attenzione sul fatto che essi  saranno  destinati  ad  un lavoro  di profondita'  nelle  miniere,  per  quale  sono   necessarie   un'eta'
relativamente ancor giovane (35 al  massimo)
e  un  buono  stato  di
salute.
6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi.
7. Allo scopo  di  ridurre  al  minimo  il  trasferimento  di  valuta dall'Italia in  Belgio, e' reciprocamente  stabilito  un  conto  di compensazione per il tramite di una banca italiana  e  di  una  banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.
In  conseguenza,  tanto  i  versamenti  effettuati  dai  lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della  legge  sugli  assegni familiari, saranno fatti  alla  banca  belga  di  cui  sopra. Questa effettuera' per conto del Governo italiano i  pagamenti  delle  somme
dovute al "Comptoir belge des charbons".
Sara' compito della banca italiana  sia  di  ricevere  dal  proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie  dei  minatori  italiani  le somme che sono loro dovute.
8. Il Governo belga accetta il principio  della  possibilita'  di ricuperare  mediante ritenute  sui  salari  dei  minatori  le  somme anticipate  a  questi  ultimi  in  Italia  per le  loro   spese   di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la
priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio  verso  la Direzione delle miniere, e a condizione,  altresi',  che  gli  operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.
9. In ciascuno dei cinque bacini  carboniferi  belgi  il  Governo italiano deleghera' una persona  di  fiducia,  la  cui  retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere".
Queste spese saranno a carico della "Federazione  delle  associazioni carbonifere del Belgio".
Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto  sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro,  quanto  sulla  tutela dei loro interessi particolari. Essa rendera'  conto  della  propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga.
10. Su tutti i treni a carico completo  un  interprete  designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo  di  partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione  delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il ritorno  di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno  in
Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita'  del  capo  della missione belga che accompagna i treni.
11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per  inviare  in Belgio 2000 lavoratori la settimana.
12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua  delega, le  Questure, rilasceranno  a   ciascun   minatore   un   passaporto individuale o un foglio di identificazione  personale,  munito  della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo  il  caso  di  lievi condanne, non saranno  rilasciati  ai  minatori  che abbiano  subito condanne iscritte al casellario giudiziario.
Il Consolato del  Belgio  a  Roma,  ad  esclusione  di  ogni  altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e,  previo esame, rilascera' i  visti  sui  passaporti collettivi  per  ciascun convoglio.
I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno.
I convogli saranno formati nel luogo designato  di  comune  accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per  nessun  motivo  detto  luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi.
Nella stazione di partenza saranno apprestati  locali  ai  fini  di un'accurata visita medica di ciascun operaio,  della  firma  del  suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.
Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate.
Nessuna autorita' potra' modificare  l'itinerario  dei  treni,  ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo  sufficiente  per  i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.
                             
               Per l'Italia
                                  Il Capo della Delegazione italiana
                                              SECCO SUARDO

        Per il Belgio
L'Incaricato d'Affari del Belgio
    G. D'ASPREMONT-LYNDEN

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
                Il Ministro per gli affari esteri
                               SFORZA

                         
 NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data 23  giugno  1946,  concernente  l'invio  di  minatori italiani in Belgio, ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute  le  disposizioni  relative ai  pagamenti previsti all'art. 7 del Protocollo stesso.
I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle  loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso  il  conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di  pagamenti  fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato  in  data 18 aprile 1946.
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede  e coglie,  frattanto,  l'occasione offertagli   dalla   presente   per riconfermarLe gli atti della piu' distinta considerazione.

   Roma, 26 ottobre 1946
All'Ambasciata del Belgio  ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

                  Il Ministro per gli affari esteri
                                   SFORZA

 
Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946

Allo scopo  di  perfezionare  e  migliorare  nella  sua  attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto  segue  sotto  riserva  di approvazione dei rispettivi Governi.
                             
Art. 1.

Una  missione  belga  tecnico-sanitaria  risiedera'  a  Milano.   I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto  con  i servizi competenti italiani e faranno parte  coi  rappresentanti  dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente  sede  a Roma.
La Commissione avra'  lo  scopo  di  seguire  l'applicazione  degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi  e  di  trovare  le soluzioni alle difficolta' che potessero eventualmente sorgere.
Una Commissione avente lo stesso  scopo  e  di  cui  faranno  parte delegati designati dal  Governo  belga  e  dall'Ambasciata  d'Italia verra' costituita a Bruxelles.

                           
 Art. 2.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo  23  giugno 1946 le Autorita' italiane avvieranno al centro di Milano, ove  avra' luogo  la  visita  di controllo  dei  medici  belgi,  i   lavoratori reclutati.
Le Autorita' italiane metteranno  a  disposizione  dello  Autorita' belghe i locali ed  il materiale  necessario  perche'  il  controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.
Gli operai si  presenteranno  al  centro  di  controllo  di  Milano forniti di una  scheda medica  il  cui  testo  sara'  fissato  dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.  
                           
 Art. 3.

In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23  giugno  1946  il Governo italiano provvedera'  che  sia  data  larga  diffusione  alle informazioni riguardanti le condizioni  di  lavoro,  di  salario,  di provvidenze sociali  e  la  necessita'  del rispetto reciproco  del contratto di lavoro.
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