Condizioni e limiti dell’arresto di polizia nel codice penale Fascista

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Condizioni e limiti  dell’arresto di polizia nel codice penale Fascista Empty Condizioni e limiti dell’arresto di polizia nel codice penale Fascista

Messaggio  Admin Sab 18 Giu 2011, 03:28

Condizioni e limiti  dell’arresto di polizia nel codice penale Fascista Carcer11

Il nuovo codice di rito penale, distaccandosi sostanzialmente dalla precedente legge procedurale, ha apprestato una disciplina completa dell’importantissima materia concernente l’arresto di polizia, limitando i poteri discrezionali attribuiti agli agenti, attribuendo ben altra importanza agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Occorreva che su un tema di carattere cosi delicato, come quello che si attiene alla limitazione di uno dei più sacrosanti diritti del cittadino, gli organi di polizia avessero le idee chiare segnalando criteri improntati alla più scrupolosa legalità.

Sorvolando sulla genesi storica, che non presenta carattere di particolare utilità ai fini della nostra analisi, possiamo ritenere che dal lato puramente razionale e politico l’arresto di polizia era giustificato, nei casi espressamente consentiti, dalla necessità di:
a) mettere immediatamente il colpevole a disposizione dell’autorità giudiziaria per il sollecito inizio degli atti del processo e per l’esecuzione della condanna, prevenendo cosi la latitanza;
b) impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, frustrando nello stesso tempo ogni velleità di vendetta privata;
c) non lasciar campo al colpevole di intralciare l’azione della giustizia con possibili alibi e facili atti di collusione;
d) apprestare un’esemplare repressione.

Ma presupposto essenziale ed indispensabile per il legittimo compimento di questo atto di polizia era la sussistenza della flagranza di reato. Tale specifica condizione era richiesta dalla legge, evidentemente perché, ai fini di una più ampia tutela della libertà individuale, ogni provvedimento coercitivo doveva essere giustificato dal concorso di elementi attuali ed irrefutabili di prova che potessero essere forniti soltanto dalla flagranza. Una volta che questa era trascorsa, cessavano in gran parte di aver valore le ragioni che giustificavano il pronto intervento repressivo della forza pubblica; salvo i casi in cui per la gravità del reato era consentito agli organi di polizia di valersi della facoltà di fermo prevista dall’art. 238 c.p.p., fermo restando che ogni provvedimento concernente la limitazione della libertà personale diventava, logicamente, di esclusiva pertinenza del magistrato.
A questo riguardo va anzi precisato che nel codice di rito sono stati notevolmente ridotti i limiti della quasi fragranza, in quanto le locuzioni temporali <<immediatamente dopo>> e <<poco prima>> che ricorrono nell’ultima parte dell’art. 237 lasciavano alla polizia un margine di discrezionalità, considerando che, <<non può spingersi oltre il massimo consentito da una leale interpretazione>>. E ciò aveva maggiormente valore ove si consideravano degli elementi i quali caratterizzavano nella precedente legge il reato flagrante, il nuovo codice non aveva riprodotto la circostanza del <<pubblico clamore>> che aveva portato ad allargare artificiosamente i termini della quasi flagranza, almeno per i delitti capaci di impressionare profondamente l’opinione pubblica.
D’altra parte, bisognava pur considerare che il maggior rigore adottato in questo campo dalla legge trovava opportuno ed efficace temperamento nell’istituto del fermo, col quale, in fondo, si è voluto legalizzare, con una disciplina ben definita, la tendenza, comunemente invalsa nella prassi della polizia, ad eccedere nell’interpretazione dei limiti della flagranza.
Per esaurire su questo tema altre questioni di non trascurabile importanza per gli organi della P. G., segneremo di sfuggita:
1) che il reato permanente è flagrante fin quando sia cessata la permanenza, finché duri, cioè, l’attività illecita che lo costituisce e sempre che l’agente abbia <<colto nell’atto di mantenere attivamente o passivamente lo stato di permanenza>>;
2) che un caso speciale di flagranza continuata è quello offerto dal reato di evasione, per il quale è in ogni tempo consentito l’arresto;
3) che il reato continuato può considerarsi flagrante quanto il colpevole è sorpreso nell’atto di commettere l’ultima violazione criminosa cui si riferisce la continuazione;
4) che per il reato condizionato – quello, cioè, per il quale la punibilità del fatto che lo costituisce è subordinata al verificarsi di una speciale condizione (es. incesto; atti abortivi su donna ritenuta incinta; insolvenza fraudolenta, ecc.) – il momento consumativi e quindi la flagranza, secondo gli uni, coincidono con l’ultimo atto esecutivo dell’azione od omissione illecita, e secondo altri col momento in cui si verifica la condizione obiettiva di punibilità. La polizia giudiziaria è consigliabile si attenga naturalmente a tale ultima interpretazione che a noi sembra anche la più logica. Diversamente molte di queste ipotesi delittuose non ammetterebbero mai l’arresto di polizia per il fatto che tra l’azione del colpevole e il verificarsi della condizione intercorre sempre un periodo più o meno lungo.

– Altri criteri formali erano stati assunti dal legislatore per precisare e delimitare il campo di applicazione dell’arresto di polizia, e fra questi erano fondamentali quelli inerenti alla specie del reato, alla quantità della pena e alla qualità personale del colpevole. Scopo di tali restrizioni è evidentemente quello di limitare l’arresto in flagranza ai casi che turbano più gravemente l’ordine giuridico.
Relativo alla specie del reato, rivedendo solo le ipotesi di arresto obbligatorio previsto dal codice di procedura penale ( delitti contro la personalità dello Stato punibile con pena detentiva o più grave) vanno aggiunte quelle speciali enumerate nell’art. 220 del T.U. della legge di P.S. e tra queste – lo notiamo incidentalmente – non sono comprese le infrazioni alle prescrizioni dell’ammonizione e del confino, onde, salvo il concorso di altri motivi di legittimazione, non era consentito l’arresto di ammoniti e confinati sorpresi in flagrante contravvenzione agli obblighi loro imposti con l’ordinanza relativa. Gli uni e gli altri potranno soltanto esser fermati per misure di P.S. e rispettivamente avviati con foglio di via obbligatorio o tradotti nella sede onde si siano arbitrariamente allontanati.
Per analogia torna opportuno chiarire a questo punto che neppure le infrazioni delle prescrizioni derivanti dalle misure di sicurezza comportavano l’arresto, tranne i casi di:
a) irreperibilità del vigilato, dichiarata a norma dell’art. 645 c.p. (art. 651, u.p., c.p.p.);
b) contravvenzione al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province del Regno (art.663, I° cpv., c.p.p.).
Comunque per la trasgressione agli obblighi della libertà vigilata era opportuno esaminare di volta in volta se, per le esigenze di una più efficace prevenzione ed in considerazione delle gravità dell’infrazione, non fosse il caso di procedere al fermo di P.S., informandone il procuratore del Re per l’eventualità che questi intenda avvalersi dalla facoltà di spedire a carico del trasgressore l’ordine di consegna provvisoria a tenore degli art. 231 c.p. e 632 c.p.p..
Per le trasgressioni degli obblighi stessi da parte dei liberati condizionalmente tale misura s’imponeva a maggior ragione per dar modo al Pubblico Ministero di promuovere eventualmente la procedura di revoca riservata alla competenza del giudice che pronunciava la condanna (art.590 c.p.p. in relazione all’art.177 c.p.).
Sempre in rapporto all’indole del reato, notiamo anche che per l’arresto facoltativo, oltre i casi previsti dal codice di procedura, andavano considerate alcune particolari ipotesi contemplate dalle leggi fiscali, le quali in genere ammettevano la facoltà di arresto quando con la contravvenzione di carattere puramente finanziario concorreva altro reato (es. art. 113 del T.U. della legge doganale, approvato con R.D. 26 gennaio 1896 n.20; art.107 della legge organica sul monopolio dei Sali e tabacchi, 21 gennaio 1929, n. 67; e art. 65 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175),

– Ad osservazioni di maggior rilievo si presta il criterio connesso alla quantità della pena.
Una prima questione che ci poniamo a questo proposito è di sapere se e fino a qual punto si poteva pretendere, particolarmente dagli agenti, la perfetta conoscenza del limite massimo della pena stabilito per i vari delitti per poterne avere norma sicura agli affetti dell’arresto di polizia. Infatti, gli agenti nella flagranza potrebbero sempre arrestare i colpevoli, riservando poi all’ufficiale del P.G. ogni decisione sull’eventuale ratifica del loro operato per i casi in cui il provvedimento di coercizione fosse facoltativo.
Ci sembra che in tal modo la questione non era sostanzialmente risolta per le frequenti eccezioni che questo criterio poteva subire in rapporto agli elementi che, indipendentemente dalla quantità della pena, influivano a determinare l’obbligo o la facoltà di arresto (querela di parte; richiesta di procedimento; precedenti del colpevole; qualità personali e sociali del reo, ecc.). Basti pensare ad esempio che per le categorie pericolose della società (articolo 235, cpv., c.p.p.) l’obbligo di arresto sussisteva anche per i delitti punibili con pena detentiva non eccedente nel massimo i sei mesi e che gli agenti potevano trovarsi in condizioni di ignorare al momento della flagranza i precedenti del colpevole. Per la massa dei gregari bisognava, perciò, ricercare poche regole pratiche che, senza frustrare gli scopi della legge, fossero in grado di ridurre al minimo gli abusi, consentano di poter sollecitamente riparare agli errori eventuali.

Eccettuati i pochi delitti punibili con pena pecuniaria, che era facile determinare subito e ricordare facilmente, per gli altri potevano valere i seguenti principii di massima.
Si potevano dichiarare senz’altro in arresto i colpevoli sorpresi nella flagranza dei più gravi delitti d’azione pubblica, i quali sono sempre puniti dalla legge con sanzioni esemplari superiori nel massimo ad un anno di pena detentiva. Nessuna difficoltà si presentava per riconoscere anche a prima vista le ipotesi delittuose che implicano la lesione di beni più severamente protetti dalla legge. Molto agevolmente si poteva anche individuare i delitti d’azione privata di maggiore gravità, per i quali nella flagranza la querela, proposta anche verbalmente, rimuoveva ogni ostacolo all’esecuzione dell’arresto obbligatorio.
Per tutti gli altri delitti - si ammettevano o meno l’obbligo o la facoltà di arresto ed introducevano la procedura di ufficio o a querela di parte – gli agenti dovevano limitarsi ad accompagnare i colpevoli alla presenza dell’ufficio di P.G. per gli accertamenti, constatazione e consultazioni che le circostanze consiglino. Il vaglio degli elementi concreti che caratterizzavano i singoli casi permetteva rapidamente di decidere se il fermato doveva esser lasciato in libertà o doveva esser trattenuto in arresto. Se altre ragioni o considerazioni mancassero per giustificare tale procedura, bastava pensare alla necessità che assai spesso si presentava di accertare l’identità personale del responsabile, di impedire col fermo che il reato potesse essere portato a ulteriori conseguenze o potesse dar luogo a ritorsioni e rappresaglie, e di consentire infine all’ufficiale di P.G. di procedere nei termini della flagranza all’interrogatorio del colpevole che è di capitale importanza ai fini della verità e della giustizia.

– La questione che poniamo senz’altro è questa; per l’arresto in flagranza era applicabile la prescrizione contenuta nell’art. 255 c. p. p., esaminando la collocazione dell’art. 255 e considerando la mancanza di un espresso richiamo di una norma parallela che rendeva obbligatorio alla polizia di seguire, per il computo della pena agli effetti dell’arresto in flagranza, le stesse regole stabilite per l’emissione del mandato di cattura.
Comunque bisogna convenire che in pratica l’applicazione dell’art. 255, specie da parte dei semplici agenti di polizia, non era agevole, sia perché nella flagranza non era possibile, anche ad un provetto funzionario, valutare su due piedi il concorso di aggravanti comuni e speciali, sia perché in effetti, per poter stabilire illico et immediate le oscillazioni di pena determinate dalle varie aggravanti per tutta la complessa casistica dei reati consumati e tentati.
La norma dettata dall’art. 255 era fatta, insomma, per essere applicata – dopo maturo esame e dopo le consultazioni del caso – dal magistrato e tutt’al più, nei casi più semplici e cospicui, dall’ufficiale di P.G. per l’immediato intervento nella flagranza di reato, la polizia, agli effetti dell’arresto, doveva, invece, necessariamente attenersi per il computo dalla pena alle norme dettate dagli artt.235 e 236 c.p..p., basandosi perciò esclusivamente sulla pena edittale stabilita per ciascun delitto consumato.
Se tale criterio può sembrare astrattamente esorbitante per quanto si riferisce all’intervento repressivo per flagrante conato, potremmo rispondere che un’immediata misura coercitiva s’imponeva a maggior ragione per il tentativo (esclusi naturalmente i casi di desistenza volontaria e di pentimento operoso), allo scopo di prevenire la prosecuzione del reato interrotto. All’ufficiale di polizia era poi facile riconoscere nei casi congrui l’illegittimità dell’arresto e liberare il colpevole dopo gli accertamenti e le diffide del caso.
In ogni modo alle precauzioni eccessive della polizia poteva sempre rimediare l’autorità giudiziaria a norma del 1° cpv. dell’art. 246 c.p.p. che implicitamente riconosceva la possibilità di errori involontari da parte degli organi esecutivi.

– Per quanto si riferisce alla qualità dei colpevoli, giova rilevare che gli ammoniti ed i confinati, a differenza di quanto sanciva il precedente codice di rito, non erano stati compresi dal legislatore nella categoria delle persone pericolose, per le quali a tenore del 1° cpv. dell’art. 235 era stabilito l’obbligo di arresto nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva o con pena più grave.
Pertanto in tali casi gli individui stessi non dovevano essere arrestati, a meno, ben si comprende, che essi non rientrino nella citata disposizione per altro titolo, ad es. come oziosi, vagabondi, mendicanti, recidivi, ecc.
Per quanto l’eccezione si ricollegava solo indirettamente col principio che atteneva alla qualità dei colpevoli, è opportuno rammentare i seguenti due casi di esenzione dall’arresto di polizia:
1) quello dettato dall’art. 6 della legge 7 luglio 1917, n. 429 (riguardante l’ordinamento dell’esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private), per cui nella flagranza di sinistro non sono soggetti all’arresto – purché non abbiano agito dolosamente e non abbandonino il servizio – gli agenti ferroviari che si trovino in servizio sulle locomotive e sui treni danneggiati o siamo addetti al movimento delle stazioni, ove fra le quali si sia verificato il sinistro, o attendano alla sorveglianza delle linee in località e per funzioni comunque involgenti una presunzione di colpa; disposizione che, con gli art. 171 e 257 del T. U. 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all’industria privata, è stata estesa al personale delle strade ferrate e delle tranvie extraurbane gestite da società private, anche quando il sinistro si sia verificato nei tratti che attraversano i centri abitati;
2) quello previsto nell’art. 34 u. p. del codice stradale per cui va esente dall’arresto preventivo stabilito per la flagranza di reato il conducente di veicoli che in caso d’investimento si fermi e, occorrendo, soccorra la persona investita.
Altre eccezioni notevoli connesse alla qualità personale del colpevole erano quelle sancite da norme di diritto internazionale che riguardavano:
a) gli agenti diplomatici accreditati presso il Governo del Re o presso la Santa Sede e i ministri di Stati esteri che si trovavano nel Regno in forma ufficiale, i quali godevano in modo assoluto dell’immunità personale e non potevano essere arrestati in nessun caso;
b) i consoli, a favore dei quali erano stabilite, con apposite convenzioni stipulate con i governi esteri interessati, immunità più o meno limitate e prerogative.

In rapporto all’età del colpevole, ora che ci si presenta l’opportunità, va chiarito che per i minori degli anni 14, pur trattandosi di persone in modo assoluto non imputabili, il codice di rito non escludeva o per lo meno non vietava espressamente l’arresto di polizia.
Diversamente non si spiegherebbe il disposto del 3° cpv. dell’art. 246, che fa obbligo al Procuratore del Re di consegnare all’autorità di P.S. perché provveda a norma di legge, il minore degli anni 14 arrestato nella flagranza di reato. Tuttavia per il rispetto dovuto ai fanciulli, anche se moralmente traviati, per le stesse tradizioni di generosità e di prestigio mantenute immacolate dal nostro istituto ed in omaggio alle direttive del Regime, per cui l’assistenza e l’educazione dell’infanzia sono divenute vere pietre angolari nella ciclopica opera di ricostruzione nazionale, siamo certi che gli organi di polizia non si avvalevano di tale facoltà, se non in casi eccezionalissimi, e non mancheranno di attenersi scrupolosamente in questo campo alle norme sancite nella recente legislazione sui minori.

Poiché siamo in tema di restrizioni connesse a riguardi di carattere personale, riteniamo che s’imponga maggiormente alla nostra attenzione la disposizione dell’art. 247 c. p. p., evidentemente ispirata a senso di alto umanitarismo e agli ideali nobilissimi che il Fascismo perseguiva incessantemente con la sua provvida politica esaltatrice della maternità. Più particolarmente per l’arresto nella flagranza di donne incinte o che allattavano la propria prole, la polizia aveva facoltà d’iniziativa per promuovere l’eventuale applicazione delle norme concernenti la custodia in casa. Esclusa naturalmente per i casi che richiedono l’emissione obbligatoria del mandato di cattura e per quelli espressamente previsti nel n. 2 dell’articolo 254 c. p. p. ma al di fuori di queste eccezioni, riteniamo che la polizia concorreva al raggiungimento delle finalità che il legislatore si era prefissato con tale istituto, senza con ciò eccedere i limiti del proprio mandato.
Nei casi degni di particolare considerazione, si potrebbero, a nostro avviso, seguire questi criteri:
1) se trattasi di reati che comportano la facoltà di arresto, bisognerebbe attenersi alla più benevola interpretazione possibile delle regole dettate a questo riguardo dall’art. 241 c. p. p.;
2) trovandosi, invece, dinanzi alle diverse ipotesi che comportano l’obbligo di arresto (ma non l’emissione obbligatoria del mandato di cattura) si dovrebbe curare la più rigorosa applicazione delle norme che fissano i limiti dalla flagranza e della quasi flagranza;
3) quando tale accorgimento non fosse sufficiente allo scopo, occorrerebbe per lo meno mettersi in grado di porre nel più breve tempo la persona arrestata a disposizione dell’autorità giudiziaria; ma nulla vieterebbe – prima di tradurre una donna prossima a sgravarsi o che allatta la prole – di chiedere istruttoria verbale o telegrafiche al Procuratore del Re o al Pretore per l’eventualità che essi intendano valersi della facoltà loro attribuita di ordinare la custodia in casa.

Per gli ammalati intrasportabili arrestati in flagranza la polizia doveva naturalmente provvedere senz’altro a piantonarli a domicilio, come desume indirettamente dall’ultima parte dell’art. 245 cod. p.p.

Infine circa i riguardi dovuti ai militari e agli appartenenti a corpi assimilati, per quanto concerne l’arresto, la consegna e la traduzione, risultava prescritto nei Regolamenti, e nelle apposite circolari.

- per completare questa disamina relativa ai limiti di applicazione dell’arresto di polizia, ci rimangono a considerare altre due serie di criteri generali, l’una di natura procedurale, l’altra attinente a particolari circostanze di luogo e di territorio.
In quanto alla prima ricordiamo anzitutto la querela di parte come formalità indispensabile per l’arresto nella flagranza dei reati d’azione privata che comportino obbligatoriamente o facoltativamente la coercizione personale del colpevole.
Istituto analogo e quello della querela, per gli effetti che ne conseguono in rapporto all’arresto di polizia, è la richiesta di procedimento. Era questo un atto amministrativo col quale un organo dello Stato (Ministero della Giustizia) ordinava l’esercizio dell’azione penale per speciali delitti che diversamente resterebbero impuniti in considerazione degli interessi lesi dal reato. Trattasi, dunque, di una condizione di punibilità, onde per i reati per i quali è richiesta tale formalità (artt. 127 e 313 u. p., c. p. p.) non è ammesso l’arresto in flagranza.
Le eccezioni e le limitazioni connesse a particolari circostanze di luogo e di territorio si riducono alle seguenti:
1) In forza di inderogabile norme di diritto internazionale non è consentito introdursi nelle sedi diplomatiche (ambasciate e legazioni) per eseguirvi l’arresto di persone che vi si trovino per qualsiasi motivo o vi abbiano trovato rifugio.
Nell’eventualità, quindi, di inseguimento del colpevole che nella flagranza di reato riesca a riparare in un’ambasciata o legazione, alla polizia non resta che vigilare in prossimità della sede per procedere all’arresto del fuggitivo in caso che questi tenti di uscire; a meno, ben s’intende, che lo stesso agente diplomatico non ritenga consegnare spontaneamente il ricercato;
2) Per effetto dell’articolo 15 del Trattato fra S. sede e l’Italia, analoga immunità è estesa alle basiliche, monasteri ed altri immobili, che pur trovandosi fuori della Città Vaticana, sono di esclusiva proprietà della Santa Sede, nonché alle Chiese, anche fuori Roma, <<durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni con l’intervento del Sommo Pontefice>>. Per le altre chiese valgono invece i particolari riguardi sanciti dall’art. 9 del Concordato, in virtù del quale <<salvo i casi di urgenza necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni
( e quindi anche per l’arresto di polizia) negli edifici aperti al culto senza aver dato prima avviso all’autorità ecclesiastica>>. Si noti bene, però che qui si parla di avviso, il che significa che per agire non si è tenuti ad attendere il consenso dell’autorità stessa.
3) Per convenzione internazionale le navi da guerra straniere ancorate o in navigazione nelle acque territoriali di altro Stato (e per analogia gli aeromobili militari in volo sul territorio o in sosta negli scali di altro paese) sono considerate come territorio estero, al pari delle sedi diplomatiche. Pertanto per l’arresto del colpevole di un reato che, inseguito dalla forza pubblica, sia riuscito a rifugiarsi a bordo di una di dette navi, si seguiranno le istruzioni ricordate al precedente n. 1);
4) Per la navi ed aeromobili mercantili le vigenti istruzioni ministeriali fanno distinzioni. Se trattisi di reati avvenuti a bordo, nei quali non siano implicati nostri connazionali o che non possano avere ripercussioni per l’ordine e la sicurezza locale, per un riguardo di carattere internazionale, è fatto obbligo alle nostre autorità di non ingerirsene, salvo che il loro intervento non sia espressamente richiesto dal comandante interessato. Qualora invece nei fatti stessi siano coinvolti nostri connazionali o il reato possa compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica, o ancora quando il cittadino straniero colpevole di reato commesso a terra, inseguito dalla forza pubblica, sia riuscito a riparare su una nave o aeromobile mercantile di altra nazionalità, gli organi della giustizia possono accedere a bordo per l’arresto e per gli altri atti di coercizione, dandone preavviso all’autorità consolare interessata del luogo o della sede più vicina, per l’eventualità che questa all’ora fissata ritenga intervenire per assistere agli atti stessi. Pertanto nell’attesa la polizia può regolarsi nei confronti dell’arrestato come si è detto nel comma precedente.
5) In virtù dell’art. 61 del Regolamento Organico i comandi di Polizia, salvo che non vengano espressamente richiesti, non devono ingerirsi di quanto avviene nell’interno delle caserme di altri corpi, degli stabilimenti militari ed aeroporti, nonché a bordo delle RR. Navi. Pertanto, anche in materia di arresto nella flagranza di reati commessi da militari che si trovino in detti luoghi, gli organi di Polizia non hanno facoltà di intervenire, salvo che non si tratti di assicurare alla giustizia personale civile adibito ai servizi di caserma o di bordo, nel qual caso se ne dovrà dare preventivo avviso al comandante interessato o chi per esso.
6) A tenore dell’art. 224 c. p. p. ai soli ufficiali di P. G., ma non anche ai semplici agenti, è consentito di procedere nella flagranza di reato a perquisizione domiciliari nelle abitazioni private ove il colpevole o l’evaso si siano rifugiati. Tale disposizione limitativa richiede tuttavia opportuni chiarimenti.
E’ noto che il nuovo codice di rito, per i singoli atti di polizia giudiziaria, precisava tassativamente quali di essi siano riservati ai soli ufficiali e quali possono essere compiuti anche dai semplici agenti; ma non aveva riprodotto la facoltà, riconosciuta a questi ultimi in forza dell’art. 164 u. p. della precedente legge procedurale, di assumersi anche funzioni eccedenti la propria competenza, quando <<per circostanze di tempo o di luogo non sia possibile l’intervento di un ufficiale di P. G.>>. D’altra parte bisogna notare che il Regolamento Generale, in relazione a tali disposizioni del codice abrogato, nell’art. 100 cpv. insegnava che anche ai semplici carabinieri era data facoltà di introdursi nel privato domicilio nel caso di flagrante reato, o di pericolo imminente nel ritardo, o d’inseguimento, o di grida di soccorso. Ma, indipendentemente dalla sanzione regolamentare, riteniamo che gli insegnamenti sopra riportati siano legittimi e potessero avere ancora vigore, perché ci sembra non contrastino con la norma dell’art. 274 c. p. p.
Difatti flagranza di reato o in caso di inseguimento, introdursi nel domicilio privato allo scopo di operarvi l’arresto del colpevole non è la stessa cosa che eseguirvi una vera e propria perquisizione. Diversamente, specie nel caso di delitto appena consumato o che si sta preparando nell’interno di un’abitazione, resterebbe anche frustrata la funzione della polizia intesa a impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze. Del resto a tale soluzione positiva ci riporta, con logica deduzione, la norma contenuta nell’art. 267 c. p. p. che estendeva pure agli agenti la facoltà di introdursi, anche di notte, nel privato domicilio per eseguirvi il mandato o l’ordine di cattura o di arresto, quando <<vi è fondato motivo di sospettare che l’imputato voglia sottrarsi all’esecuzione, o che il ritardo possa cagionare gravi difficoltà per l’esecuzione, o che vada disperso in tutto o in parte il corpo del reato>>. Molto significativa è anzi quest’ultima alternativa che ha il suo maggior valore per il momento della flagranza più che per quello, generalmente tardivo, in cui viene emesso il mandato.
Concludendo, nelle stesse circostanze enumerate nel detto articolo, come in caso di reato che era stato poco prima o veniva al momento commesso nell’interno di un’abitazione, o di inseguimento del colpevole che si sia rifugiato nella casa propria o altrui, o ancora di espresso invito da parte del titolare o dei contitolari dell’abitazione, riteniamo che era consentito anche agli agenti accedere nel privato domicilio, sempre che per ricercare ed arrestare il colpevole non occorra una vera e propria perquisizione. Presentandosi, invece tale necessità o richiedendosi atti di coercizione materiale o morale per piegare la volontà contraria di chi ha diritto di opporsi alla violazione domiciliare, era necessario limitarsi al piantonamento e richiedere intanto il sollecito intervento di un ufficiale di P.G.

– Conviene ora esaminare, almeno sommariamente, come operavano, nei riflessi dell’arresto di polizia, le cause che escludevano la punibilità e quelle che escludevano o diminuivano l’imputabilità. I rilievi che stiamo per fare presuppongono naturalmente sufficienti cognizioni della speciale materia, e per questo motivo, oltre che per esigenze di spazio, ci esimiamo da un’appropriata esemplificazione.
L’art. 240 c. p. p. stabiliva il divieto di arresto nella flagranza, quando <<tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima>>. E la Relazione al Progetto Preliminare chiarisce che le discriminanti cui qui si fa riferimento sono quelle previste negli artt. 51, 52, 53 e 54 c. p..
Da tale disposizione si poteva logicamente dedurre che le altre circostanze che escludevano la punibilità non costituivano ostacolo per l’arresto nella flagranza; illazione questa che non si può accettare senza le debite distinzioni.

Il caso fortuito o forza maggiore, salvo che con le circostanze fortuite non concorrevano cause volontarie imputabili a titolo di dolo o di colpa; il reato supposto, nella sua forma genuina di fatto non previsto, sotto alcun titolo, come violazione di una norma penale; il consenso dell’avente diritto, sempre che si trattasse della lesione di un bene giuridico di cui il titolare possa liberamente disporre, sono cause di esclusione di indiscutibile efficacia che, una volta valutate ed accertare, non potevano consentire l’arresto nella flagranza. Altrettanto dicasi per il costringimento fisico e per l’errore determinato dall’altrui inganno, salvo l’obbligo o la facoltà di assicurare alla giustizia l’autore della violenza o dell’inganno. Maggiore circospezione imponevano, invece, l’errore di fatto e il reato impossibile, perché in un primo tempo poteva non riuscire agevole la valutazione giuridica dei singoli casi e perché in fondo alla polizia incombeva l’obbligo di vagliare, non di giudicare. A parte tale considerazione, occorreva tener presente che non ogni errore sul fatto che costituisce il reato esime da responsabilità, ma solo quello che cadeva su circostanze di fatto senza il concorso delle quali veniva meno il fondamento dell’imputabilità. Cosi anche non scusa l’errore dovuto a colpa. Da ciò non intendiamo dedurre che questa discriminante non debba aver mai efficacia inibitoria agli effetti dell’arresto in flagranza, ma solo che, esclusi i casi molto palesi ed inequivocabili, occorreva agire con le debite cautele specie quando si trattava di fatti molto gravi, che potessero dar luogo a sospetti di simulazione.
Così anche per il reato impossibile bisognava indagare di volta in volta per accertare che effettivamente ci si trovasse di fronte all’ipotesi tipica formulata dalla legge, cioè dinanzi ad un caso autentico di tentativo impossibile nel quale viene a mancare l’evento lesivo per il concorso di circostanze fortuite ignorate o non volute.
Ora per la sussistenza di tale discriminante – che peraltro esimeva dalla pena, ma non dall’eventuale applicazione di una misura di sicurezza – si richiedeva anzitutto che l’inidoneità dell’azione, cui accenna l’art. 49 1° cpv., c. p., fosse assoluta. Ché si trattasse di azione o di mezzi relativamente idonei al conseguimento della finalità delittuosa, entriamo allora nel campo del vero e proprio tentativo punibile. Orbene, nella flagranza, per l’insufficienza di elementi probatori o per difetto di adeguata cultura giuridica, agli organi della P.G. poteva sfuggire l’esatta valutazione del fatto. Ci sembra, quindi, che anche nei casi dubbi e più gravi di reato impossibile - purché ricorressero, ben s’intende, le altre condizioni volute dalla legge – era giustificato l’arresto anche per le ragioni di opportunità che abbiamo esposto più sopra a proposito del flagrante tentativo di delitto.
In complesso, dunque, tutte le cause che escludevano in modo assoluto la punibilità (e non soltanto quelle richiamate nell’art. 240) esercitavano più o meno efficacia inibitoria sull’arresto di polizia. Come potremmo allora spiegarci il bisogno che ha sentito il legislatore di sancire espressamente in un’apposita norma il divieto di arresto solo per il fatto che appare commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima? A nostro modesto avviso, la chiave per la spiegazione, che non è irrilevante ai fini della nostra indagine, può essere fornita dalla formulazione della norma stessa (<<…quando, tenuto conto delle circostanze del fatto appare che questo venne commesso, ecc.>>), messa in relazione con la disposizione dell’art. 55 c. p., il quale prevedeva l’eccesso colposo dei limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità o imposti dalla necessità.

A differenza, infatti, di quanto avveniva per le altre ipotesi che escludevano la punibilità, nel fatto commesso nell’adempimento del dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima c’è sempre la lesione di un bene giuridico – dovuta a causa cosciente e volontaria – che è però giustificata dall’altrui condotta illecita (legittima difesa, uso legittimo delle armi) o è comandata dalla legge o dall’autorità (adempimento di un dovere) o è imposta dalla necessità (stato di necessità).
L’indole lesive e la volontarietà della condotta, caratteristiche di queste ipotesi, avrebbero potuto indurre la polizia giudiziaria a perplessità nell’adempimento delle sue attribuzioni. E perciò il legislatore non solo ha creduto rimuovere ogni incertezza con l’espressa disposizione dell’art. 240, ma col dettato della norma stessa si è preoccupato di far intendere chiaramente che agli effetti dell’applicazione del principio in essa sancito non occorre una vera e propria indagine intesa ad accertare e promuovere l’effettiva sussistenza della discriminante, bastando che ci sia l’apparenza della condizioni richieste dalla legge per la configurazione delle singole ipotesi cui la disposizione si riferisce. E poiché lo stesso articolo non faceva esplicite riserve per il caso che nel fatto si riscontrassero elementi di eccesso colposo, cosi noi incliniamo a credere che, compatibilmente con la gravità del fatto, intenzione del legislatore sia stata quella di stabilire il divieto di arresto anche nei casi in cui l’eccesso punibile a titolo di colpa non sia di per sé lampante e sollecitamente valutabile.

Passando a considerare le cause di non imputabilità totale o parziale, ai fini della nostra indagine conviene anzitutto far distinzione fra i motivi che determinavano l’incapacità assoluta d’intendere e di volere e quelli che la menomavano soltanto, tra casi d’incapacità provata o facilmente controllabile e casi la cui valutazione richiede invece accurate indagini o vere e proprie perizie psichiatriche; ed ancora tra forme d’incapacità psichica di natura più o meno inveterata o persistente e forme accidentali del tutto transitorie. Rileviamo altresì che, tranne l’età minore degli anni 14 e l’ubriachezza o stupefazione accidentale, le altre cause di non imputabilità o semimputabilità, se esimono da pena per il reato commesso, non escludevano, anzi per lo più richiedevano obbligatoriamente l’applicazione di misure di sicurezza personali detentive.
Alla stregua di queste premesse l’arresto nella flagranza doveva ritenersi senz’altro consentito – ricorrendo ben s’intende le altre condizioni richieste dalla legge – quando trattisi di reati commessi da persone comunque semimputabili, perché queste, com’è noto, andassero soggette a pena, sia pure ridotta, e per lo più anche alle misure di sicurezza detentive.
Per i casi di non imputabilità bisogna invece distinguere. Se l’incapacità è dovuta a ubriachezza o stupefazione totale accidentale e non ci fossero dubbi di sorta a riguardo della genuina ed affettiva sussistenza di tali circostanze, l’arresto non è ammesso, salvo a valersi, in rapporto alla gravità del fatto, della facoltà di fermo a scopo di prevenzione. Per i minori degli anni 14 come abbiamo avuto già occasione di notare, era consigliabile attenersi allo stesso criterio salvo il concorso di circostanze eccezionali che imponessero un più energico intervento.
Negli altri casi, se il motivo di incapacità non può essere valutato ed accertato subito (es. vizio totale di mente di carattere transitorio; sordomutismo con soppressa capacità psichica; cronica intossicazione piena da alcool o sostanze stupefacenti), l’arresto è logicamente giustificato dal dubbio sull’effettiva ed integrale incapacità, o quando meno era opportuno come misura precauzionale. Ché se nelle ipotesi stesse la causa di non imputabilità era certa e comprovata, è chiaro che s’imponeva in ogni caso il fermo a tenore dell’art. 157, 1° cpv., dalla legge di P.S. per dar modo al Pubblico Ministero di promuovere provvisoriamente l’applicazione delle misure di sicurezza (art. 206 c.p.).
Nessuna influenza esercitavano naturalmente sull’arresto le altre cause d’incapacità che non importavano attenuanti per l’imputabilità (ubriachezza o stupefazione volontaria, abituale e preordinata).
– Sorvolando su altre questioni che per il nostro assunto non offrono importanti rilievi, crediamo per ultimo di spendere qualche parola circa la nuova facoltà riconosciuta alla polizia giudiziaria di far sottoscrivere un atto di sottomissione, con o senza cauzione o malleveria, al colpevole passibile di arresto che, in considerazione di particolari condizioni morali e sociali, si reputi di rilasciare in libertà.
Non possiamo fare a meno di notare a questo riguardo che alcune sanzioni d’indole patrimoniale introdotte nella nuova legislazione si sono dimostrate applicabili in un numero piuttosto limitato di casi; né crediamo che ciò sia soltanto in dipendenza della crisi economica che travagliava il mondo… Ci sembra tuttavia che fra le altre misure del genere quella prevista nell’art. 241 c. p. p. sia in pratica la meno inattuabilità. E poiché in effetti ci risulta che essa era quasi ignorata dalla polizia giudiziaria, pensiamo che ciò potesse dipendere più che altro da perplessità sulla procedura relativa.
L’atto di sottomissione e l’eventuale cauzione o malleveria non avevano, come è noto, carattere obbligatorio nel senso che la polizia è libera di farvi o meno ricorso.
Nessuna difficoltà poteva presentarsi per la redazione dell’atto di sottomissione che doveva essere logicamente assunto dall’ufficiale di P.G. sotto forma di processo verbale con le modalità per questo stabilite e quinti sottoscritto dal colpevole e dai testi.
Poiché nel libro II, Sezione I, Capo II del c. p. p. nulla era specificato circa lo scopo, l’essenza e l’entità della cauzione e della malleveria, dobbiamo evidentemente riportarci alle norme dettate su questa materia nella successiva sezione IV del capo stesso ( Della libertà provvisoria), richiamo analogico che ci sembra ben fondato, se si considera che la facoltà di non arrestare nella flagranza era istituto parallelo ed analogo a quello della libertà provvisoria.
Tanto la cauzione che la malleveria miravano, in questo caso, a far sì che il colpevole adempisse all’obbligo di tenersi a disposizione dell’autorità giudiziaria.
La cauzione consisteva nel deposito presso la Cassa delle Ammende di una somma in danaro o in titoli, il cui ammontare era fissato, a criterio dell’ufficiale di P. G., in modo che potesse costituire per il colpevole un’efficace remora ad ogni velleità di latitanza.
La malleveria consisteva, invece, nell’obbligo che assumeva il colpevole, con il concorso di uno o più fideiussori idonei e solidali, di pagare alla Cassa delle Ammende una somma, la cui entità era stabilita in base al principio sopra ricordato. La cauzione e la malleveria, se richieste e ritenute opportune, si ricevono con lo stesso processo verbale che conteneva l’atto di sottomissione e che andava naturalmente firmato anche dai fideiussori.
Si trattava dunque di formalità procedurali che importavano per la polizia un modico aggravio largamente compensato dalle garanzie, che ne conseguivano ai fini della giustizia, e dal vantaggio che ne derivava per il provvido istituto della Cassa delle Ammende.

Con queste note rapide, se pur non abbastanza brevi, vorremmo augurarci di aver recato un modesto contributo di chiarificazione, sulla materia più discussa negli anni, il rispetto delle libertà individuali durante il Governo Fascista.
Comunque, per qualche deduzione che potesse apparire meno accettabile, si tenga ben presente che quel che contava in quegli anni era sopratutto l’onestà di intendimenti che evidenziava, da un lato la diligenza e la perfetta buona fede che non hanno mai difettato nella polizia italiana; essendo certi che le sanzioni disciplinari previste nell’art. 229 c. p. p. rimassero, come del resto fu in passato, soltanto un monito, specie nel clima di consapevolezza, di dignità e di serena giustizia onde il Fascismo aveva permeato, non per ultime, anche le forze di polizia.
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