SOCIALIZZAZIONE l’imperativo Fascista!

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Messaggio  Admin Mer 05 Nov 2014, 23:54

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Pubblichiamo uno dei provvedimenti per il quale i fascisti continueranno a lottare
 
IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Vista la Carta del Lavoro
Vista la “premessa fondamentale per la creazione della nuova struttura dell’economia italiana” approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 1944;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro dell’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro della Giustizia
DECRETA:
TITOLO I°
DELLA GESTIONE SOCIALIZZATA DELLA IMPRESA

ART. 1
(Gestione dell’impresa)

La gestione delle imprese di proprietà privata, che abbiano almeno un milione di capitale o che impiegano almeno cento operai, è Socializzata; ad essa prende parte diretta il lavoro.
E’ altresì socializzata la gestione di tutte le imprese di proprietà dello Stato.
L’ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in quanto non contrastino col presente provvedimento.

ART. 2
(Organi di gestione dell’impresa)

Gli organi di gestione dell’impresa sono:
a) per le imprese private che abbiano forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata con almeno un milione di capitale o che impieghino almeno cento operai: il capo dell’impresa ed il consiglio di gestione.
b) per le imprese private che abbiano altre forme di società con almeno un milione di capitale  o che impieghino cento lavoratori con il capo dell’impresa ed il consiglio di gestione;
c) per le imprese private individuali con almeno un milione di capitale o che impieghino almeno cento operai: il capo dell’impresa ed il consiglio di gestione;
d) per le imprese di proprierà dello Stato: il capo dell’impresa, il consiglio di gestione ed il consiglio sindacale.
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI PROPRIETA’ PRIVATA
CAPO I°
Amministrazione delle imprese a capitale sociale

ART: 3
(Organi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata)

Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata fanno parte degli organi collegiali di gestione, rappresentanti eletti dai lavoratori dell’impresa: operai, impiegati amministrativi, impiegati  tecnici e dirigenti.

ART: 4
(Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale)

All’assemblea, ferme restando le disposizioni dell’art, 2363 e seguenti del Codice Civile sulla sua regolare costituzione, nonché quelle relative ai suoi poteri, partecipano i rappresentanti dei lavoratori con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale intervenuto.
L’assemblea nomina un consiglio di gestione, formato per metà dai rappresentanti dei soci e per metà dai rappresentanti dei lavoratori.
L’ assemblea nomina altresì il collegio sindacale, che deve avere tra i suoi componenti almeno un sindaco effettivo ed uno supplente, nominati dai rappresentanti dei lavoratori, fermo restando le disposizioni del codice civile per i collegi sindacali.

ART. 5
(Votazioni)

Nelle votazioni tanto dell’Assemblea quanto del Consiglio di Gestione prevale, in caso di parità dei voti, il voto del capo dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.
Art. 6
(Consiglio di gestione per le società che non sono per azioni o a responsabilità limitata)

Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3 il consiglio di gestione è formato dai soci e da un egual numero di rappresentanti dei lavoratori dell’impresa.

ART. 7
(Poteri del consiglio di gestione)

Il consiglio di gestione delle imprese private a capitale sociale, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici economi e finanziari della gestioni:
a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell’impresa, all’indirizzo e allo svolgimento della produzione nel quadro del piano nazionale determinato dai competenti organi dello Stato;
b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei contratti di lavoro aziendali con le associazioni sindacali facenti capo alla Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti  e su ogni altra gestione inerente alla disciplina ed alla tutela del lavoro nell’impresa;
c) esercita in genere nell’impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;
d) redige il bilancio dell’impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento e del Codice Civile.
ART: 8
(Cauzione dei membri del consiglio di gestione)

I membri del consiglio di gestione eletti dai lavoratori sono dispensati dall’obbligo di prestare cauzioni.

ART: 9
(Capo dell’impresa)

Nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità limitata il capo dell’impresa è nominato dall’assemblea fra i dirigenti dell’impresa stessa o fra altre persone di provate capacità tecniche o amministrative.
Nelle altre imprese a capitale sociale, il capo dell’impresa è nominato fra i soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, dagli statuti e dai regolamenti della società stessa.
ART. 10
(Poteri del capo dell’impresa)

Il capo dell’impresa convoca l’assemblea, nelle imprese in cui esiste; la presiede e presiede anche il consiglio di gestione e rappresenta l’impresa nei rapporti con terzi.
Egli ha la responsabilità e i doveri di cui al successivo articolo 21 e seguenti, tutti i poteri riconosciuti dallo statuto nonché quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente decreto.
Capo 2°
Amministrazione delle imprese private a capitale individuale

ART. 11
(Consigli di gestione)

Nelle imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto da almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell’impresa, da ognuna delle categorie dei lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.

ART. 12
(Capo dell’impresa, poteri del consiglio di gestore)

Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la figura giuridica di capo dell’impresa con la responsabilità e i doveri di cui al successivo articolo 21 e seguenti, è coadiuvato nella gestione dell’impresa stessa, dal consiglio di gestione che dovrà uniformare la sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato.
L’imprenditore, capo dell’impresa, deve riunire periodicamente ed almeno una volta al mese il consiglio, per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell’impresa, ed ogni anno alla chiusura della gestione per l’approvazione del bilancio ed il riparto degli utili.
SEZIONE II
AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI PROPRIETA’ DELLO STATO

ART. 13
(Capo dell’impresa)

Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministero per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze su designazione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di gestione dell’impresa o fra gli altri elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciale garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.
il capo dell’impresa ha la responsabilità ed i doveri di cui al successivo articolo 21 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto di ogni impresa.
                                                                 
ART.  (14) 15
(Poteri del consiglio di gestione)

Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.

ART. 16
(Costituzione del collegio sindacale)

Il collegio sindacale delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.
Il compenso dei sindaci è determinato dall’Istituto di Gestione e Finanziamento.

ART. 17
(Approvazione del bilancio e riparto degli utili)

Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato ed il progetto di riparto degli utili; gli numenti e le riduzioni di capitale, nonché le fusioni, le concentrazioni, lo scioglimento e la liquidazione di imprese di proprietà dello Stato sono proposti dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di gestione delle imprese interessate, e approvate dal MINISTRO per le FINANZE di concerto con il MINISTRO per l’ECONOMIA CORPORATIVA, e con gli altri Ministri interessati.

ART. 18
(Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata)

Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto.
Le imprese individuali non regolate da statuto dovranno redigere il regolamento entro il termine predetto.
Statuti e regolamenti saranno sottoposti nel termine di trenta giorni all’approvazione del competente Circolo dell’Ispettorato Provinciale dell’Economia Corporativa il quale li trasmetterà al Tribunale competente per territorio per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal Codice Civile.

ART: 19
(Atti costitutivi e Statuti delle imprese di proprietà dello Stato)

Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato, come pure ogni loro modificazione, sono approvati con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze.

ART. 20
(Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori)

I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, siano esse di proprietà dello Stato o di proprietà privata, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell’impresa, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e dirigenti.
SEZIONE IV
(RESPONSABILITA’  DEL CAPO DELL’IMPRESA E DEGLI AMMINISTRATORI)

ART. 21
(Responsabilità del capo dell’impresa)

Il capo dell’impresa, sia essa di proprietà dello Stato o di proprietà privata, è personalmente responsabile di fronte allo Staro dello andamento della produzione della impresa e può essere rimosso o sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali della produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.

ART. 22
(Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà dello Stato)

Nelle imprese di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dell’impresa è disposta dal Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, d’ufficio o su proposta dell’Istituto di Gestione  e Finanziamento del consiglio di gestione dell’impresa o dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti.

ART. 23
(Sostituzione del capo dell’impresa privata a capitale individuale)

Nelle imprese private a capitale individuale l’imprenditore capo dell’impresa per essere sostituito bisogna che ci sia una sentenza della magistratura del lavoro che ne dichiari la responsabilità.
L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione delle imprese, dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, qualora interessato nell’impresa, e dal Ministro dell’Economia Corporativa, mediante istanza al procuratore di Stato presso la Corte d’Appello Competente per territorio.

ART: 24
(Sostituzione del capo dell’impresa privata a capitale sociale)

Nelle società per azioni la sostituzione del capo dell’impresa è deliberata dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale la sostituzione del capo della impresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti e regolamenti, e può, in ogni caso, essere promossa dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura prevista dall’articolo 23 e seguenti per le imprese private a capitale individuale.
E’ in facoltà del Ministro per l’Economia Corporativa di provvedere alla sostituzione di ufficio del capo dell’impresa quando egli dimostri di non avere senso di responsabilità o manchi ai doveri indicati all’art. 21.
ART. 25, ART. 26, ART, 27, ART. 28  ed ART. 29 OMISSIS
(Norme di procedura e sanzioni penali indipendenti e non strettamente collegare allo studio della legge sulla socializzazione N. dr)

TITOLO II
DELLE IMPRESE DI PROPRIETA’ DELLO STATO

ART. 30
(Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato)

La proprietà di impresa che impegnino settori chiave per la indipendenza politica ed economica del paese, nonché di imprese fornitrici di materiali, di energia o di servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato secondo le norme del decreto.
Quando l’azione comprenda imprese aventi attività produttive diverse; lo Stato può assumere proprietà di parte soltanto dell’impresa stessa.
Lo Stato può inoltre partecipare alla formazione del capitale di imprese private

ART. 31
(Determinazione dell’impresa da passare in proprietà statale)

Con decreto del Duce della REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA, sentito il consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intende assumere la proprietà.

ART. 32
(Nomina di sindacatori o di commissari del governo)

Con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa, ciascuna impresa, per la quale sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, è sottoposta a sindacato e ne viene nominato il  sindacatore.
Potrà essere affidata la gestione straordinaria dell’impresa, ad un commissario del governo, eventualmente scelto tra gli amministratori in carica.

ART. 33
(Compiti dei Sindacatori e dei commissari di governo)

Il sindacatore ha il compito di svolgere, d’intesa con gli organi di amministrazione dell’impresa e con l’istituto di Gestione e Finanziamento, le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle quote di capitale, per la loro conversione in titoli dello Istituto di Gestione e Finanziamento.
Alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 39 che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi normali di amministrazione dell’impresa sono sciolti di diritto ed il sindacatore ne assume i poteri, con la veste di commissario del Governo per il tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione ed alla nomina del capo dell’impresa.

ART. 34
(Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale)

Saranno considerati nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata in vigore del provvedimento che ordina il passaggio di proprietà.
ART. 35
(Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato)

Il capitale delle imprese di proprietà dello Stato è amministrato per mezzo di un comitato di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con propria personalitàgiuridica.
La costituzione dell’istituto e l’approvazione del relativo statuto saranno disposte con separato provvedimento.

ART. 36
(compiti dell’istituto di Gestione e Finanziamento)

L’istituto di Gestione e Finanziamento, controlla l’attività delle imprese di cui all’art. 30 secondo le direttive del Ministro per l’Economia Corporativa ed amministra altresì, le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.

ART. 37
(Trasformazione delle quote di capitale)

Le quote di capitale già investite nelle imprese che passano di proprietà dello Stato, vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l’istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentata da titoli emessi dall’Istituto stesso ai sensi dei successivi articoli.

ART. 38
(Valore di trasformazione delle quote di capitale)

La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa che passa di proprietà dello Stato con i titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore di dette quote di capitale.

ART. 39
(Determinazione del valore delle quote di capitale)

Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per la Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio  con gli amministratori dell’impresa.
Contro il decreto del Ministro per l’Economia Corporativa è ammesso  ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte degli amministratori dell’impresa o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.  

ART. 40
(caratteristiche dei titoli dell’istituto di Gestione e Finanziamento)

I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili trasferibili e a reddito variabile.
Esse vengono emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione. Per ciascuna serie di reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, su proposta dell’Istituto di Gestione e  Finanziamento, tenuto presente l’andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

ART: 41
(Limitazioni della negoziabilità dei titoli)

E’ demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, la limitazione della negoziabilità dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione di quote di capitale, ed anche l’iscrizione nei libri dello Istituto  del Credito, dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.
TITOLO III
DERERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

ART. 42
(Determinazione degli utili)

Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del Codice Civile e sulla base di una contabilità aziendale, che potrà essere successivamente unificata con opportuni provvedimenti di legge.

ART. 43

(assegnazione degli utili ai lavoratori)
Gli utili che residuano dalle assegnazioni di cui all’articolo precedente verranno ripartiti tra i lavoratori: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e dirigenti, in rapporto all’entità delle remunerazioni percepite nel corso dell’anno.
La quota degli utili da assegnare ai lavoratori verrà determinata ogni anno e per ogni settore produttivo, dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito.
Essa non potrà superarte il 30% del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell’esercizio.
Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dallo Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva.
Con separato provvedimento del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze sarà approvato il regolamento di tale cassa.

ART. 44
(Remunerazione del capitale)

Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva e la costituzione di eventuali riserve speciali, è ammessa una remunerazione al capitale investito nell’impresa, in una misura massima fissata  per i singoli settori produttivi dal comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito.

ART. 45
(Le quote degli utili nell'impresa a capitale individuale)

La quota di utile nell’impresa a capitale individuale, da volgere a favore dei lavoratori, dovrà essere commisurata ad una percentuale del reddito accertato ai fini dell’imposta di ricchezza mobile.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno stabilito con successivo decreto del Duce della REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA.

Dal quartier generale
Addì 12 febbraio 1944 (XXII E.F.)
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