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Messaggio  Admin Gio 23 Mar 2017, 23:13

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Il 25 marzo 2017, l’Italia ospiterà i potenti d’Europa per celebrare il 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, con i quali si istituiva la Comunità Economica Europea (CEE), a sottoscrivere i trattati, furono appena sei Stati il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
Certi che in questi giorni saranno in molti a vantare le positività di quei trattati, a cui purtroppo negli anni ne sono seguiti molti altri. Documenti che riportiamo di seguito
• 1950 Dichiarazione Schuman
• 1951 Trattato di Parigi
• 1954 Trattato di Bruxelles modificato sull'UEO
• 1955 Conferenza di Messina
• 1957 Trattati di Roma
• 1965 Trattato di fusione
• 1970 Trattato di Lussemburgo
• 1983 Dichiarazione solenne sull'Unione europea
• 1985 Accordi di Schengen
• 1986 Atto unico europeo
• 1992 Trattato di Maastricht
• 1994 Compromesso di Ioànnina
• 1997 Dichiarazione sull'UEO
• 1997 Trattato di Amsterdam
• 2001 Trattato di Nizza
• 2001 Dichiarazione di Laeken
• 2004 Costituzione europea
• 2007 Dichiarazione di Berlino
• 2009 Trattato di Lisbona
• 2012 Meccanismo europeo di stabilità
(In molti casi queste date diferiscono, anche notevolmente, da quelle di entrata in vigore degli stessi).
che, hanno ASSERVITO I POPOLI EUROPEI, spingendoli nel caos totale, tant’è che, l’unica nazione europea, veramente, vittoriosa nella Seconda Guerra mondiale a dato inizio la sua uscita da questa non comunità.

Riportare i tanti motivi che, da sempre ci vedono contrari a questa Europa, ci è sembrato inutile (lo faremo in altra occasione) anche perché, siamo certi che i nostri Camerati troveranno tantissimi motivi per manifestare tutto il loro sdegno contro la casta che sfilerà a Roma e che continua cecamente a imporci regole sempre più insostenibili.

A seguire proponiamo alcune Gazzette Ufficiali, a dimostrazione di quanti danni hanno fatto i traditori che ancora oggi si vantano del loro antifascismo. Vigliacchi antitaliani che, hanno reso il nostro Popolo servo dell’Europa.  

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1663  
Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma. (GU Serie Generale n.42 del 19-2-1948)
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

 Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.

 Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia ed il Belgio:
   a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio, del 23 giugno 1946;
   b)  Scambio di Note per l'annullamento dell'art. 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;
   c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947;
   d) Scambio  di  Note  per  l'applicazione  immediata,  a  titolo provvisorio, dell'annesso del 27-28 aprile 1947.

Art. 2.

 La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 dicembre 1947

DE NICOLA

Scambio di Note fra l'Italia e il Belgio (Roma, 23 giugno 1946)

Protocollo

 La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano e  del  Governo  belga  per  trattare  del  trasferimento  di  50.000 lavoratori nelle miniere belghe, e' giunta alle seguenti conclusioni:
   1. Il Governo italiano,  nella  convinzione  che  il  buon  esito dell'operazione possa stabilire rapporti  sempre  piu'  cordiali  col Governo belga  e  dare  la  dimostrazione  al  mondo  della  volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa,  fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.
 Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle  migliori condizioni  l'avviamento  dei  lavoratori  fino  alla  localita'   da stabilirsi  di  comune  accordo  in   prossimita'   della   frontiera italo-svizzera,  dove  a  sua  cura  saranno  istituiti  gli   uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.
   2. Il  Governo  belga  mantiene  integralmente  i  termini  dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente.
 Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia  delle quantita' di carbone previste dall'accordo.
   3.  Il  Governo  belga  curera'  che   le   aziende   carbonifere garantiscano  ai   lavoratori   italiani   convenienti   alloggi   in conformita' delle prescrizioni dell'art.  9  del  contratto  tipo  di lavoro;  un  vitto  rispondente,  per  quanto  possibile,  alle  loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime  basi  di  quelle stabilite per i minatori belgi.
   4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle  famiglie  dei  minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.
 All'atto della loro assunzione i  minatori  italiani  presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un  certificato  ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi.
 I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in  Italia  l'importo  degli  assegni  loro dovuti.
 Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte  le  notizie necessarie.
 Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari  sara'  punita in conformita' alla legge belga.
   5.  Il  Governo  italiano  si  adoprera'  a  che  gli   aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo,  edotti di quanto  li  concerne,  attirando,  in  particolar  modo,  la  loro attenzione sul fatto che essi  saranno  destinati  ad  un  lavoro  di profondita'  nelle  miniere,  per  quale  sono   necessarie   un'eta' relativamente ancor giovane (35 al  massimo)  e  un  buono  stato  di salute.
   6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi.
7. Allo scopo  di  ridurre  al  minimo  il  trasferimento  di  valuta dall'Italia in  Belgio,  e'  reciprocamente  stabilito  un  conto  di compensazione per il tramite di una banca italiana  e  di  una  banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.
 In  conseguenza,  tanto  i  versamenti  effettuati  dai  lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto  della  legge  sugli  assegni familiari, saranno fatti  alla  banca  belga  di  cui  sopra.  Questa effettuera' per conto del Governo italiano i  pagamenti  delle  somme dovute al "Comptoir belge des charbons".
 Sara' compito della banca italiana  sia  di  ricevere  dal  proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie  dei  minatori  italiani  le somme che sono loro dovute.
   8. Il Governo belga accetta il principio  della  possibilita'  di ricuperare  mediante  ritenute  sui  salari  dei  minatori  le  somme anticipate  a  questi  ultimi  in  Italia  per  le  loro   spese   di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio  verso  la Direzione delle miniere, e a condizione,  altresi',  che  gli  operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.
   9. In ciascuno dei cinque bacini  carboniferi  belgi  il  Governo italiano deleghera' una  persona  di  fiducia,  la  cui  retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere".
Queste spese saranno a carico della "Federazione  delle  associazioni carbonifere del Belgio".
 Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto  sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro,  quanto  sulla  tutela dei loro interessi particolari. Essa  rendera'  conto  della  propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga.
   10. Su tutti i treni a carico completo  un  interprete  designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo  di  partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione  delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il  ritorno  di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno  in Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita'  del  capo  della missione belga che accompagna i treni.
   11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per  inviare  in Belgio 2000 lavoratori la settimana.
   12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua  delega, le  Questure,  rilasceranno  a   ciascun   minatore   un   passaporto individuale o un foglio di identificazione  personale,  munito  della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo  il  caso  di  lievi condanne, non saranno  rilasciati  ai  minatori  che  abbiano  subito condanne iscritte al casellario giudiziario.
 Il Consolato del  Belgio  a  Roma,  ad  esclusione  di  ogni  altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e,  previo esame, rilascera' i  visti  sui  passaporti  collettivi  per  ciascun convoglio.
 I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno.
 I convogli saranno formati nel luogo designato  di  comune  accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per  nessun  motivo  detto  luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi.
 Nella stazione di partenza saranno apprestati  locali  ai  fini  di un'accurata visita medica di ciascun operaio,  della  firma  del  suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.
 Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate.
 Nessuna autorita' potra' modificare  l'itinerario  dei  treni,  ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo  sufficiente  per  i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.
 Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.

             Per l'Italia
                                  Il Capo della Delegazione italiana
                                              SECCO SUARDO

        Per il Belgio
L'Incaricato d'Affari del Belgio
    G. D'ASPREMONT-LYNDEN

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
                Il Ministro per gli affari esteri
                               SFORZA

NOTA VERBALE

 Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data  23  giugno  1946,  concernente  l'invio  di  minatori italiani in Belgio, hai l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute  le  disposizioni  relative  ai  pagamenti previsti all'art. 7 del Protocollo stesso.
 I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle  loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso  il  conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di  pagamenti  fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato  in  data 18 aprile 1946.
 Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede  e coglie,  frattanto,  l'occasione  offertagli   dalla   presente   per riconfermarLe gli atti della piu' distinta considerazione.

 
Roma, 26 ottobre 1946

All'Ambasciata del Belgio
                      ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

                  Il Ministro per gli affari esteri
                                   SFORZA

Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946

 Allo scopo  di  perfezionare  e  migliorare  nella  sua  attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto  segue  sotto  riserva  di approvazione dei rispettivi Governi.

  Art. 1.

 Una  missione  belga  tecnico-sanitaria  risiedera'  a  Milano.  
I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto  con  i servizi competenti italiani e faranno parte  coi  rappresentanti  dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente  sede  a Roma.
 La Commissione avra'  lo  scopo  di  seguire  l'applicazione  degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi  e  di  trovare  le soluzioni alle difficolta' che potessero eventualmente sorgere.
 Una Commissione avente lo stesso  scopo  e  di  cui  faranno  parte delegati designati  dal  Governo  belga  e  dall'Ambasciata  d'Italia verra' costituita a Bruxelles.
                             
Art. 2.
 Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo  23  giugno 1946 le Autorita' italiane avvieranno al centro di Milano, ove  avra' luogo  la  visita  di  controllo  dei  medici  belgi,  i   lavoratori reclutati.
 Le Autorita' italiane metteranno  a  disposizione  dello  Autorita' belghe i locali ed  il  materiale  necessario  perche'  il  controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.
 Gli operai si  presenteranno  al  centro  di  controllo  di  Milano forniti di una  scheda  medica  il  cui  testo  sara'  fissato  dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.

Art. 3.
 In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23  giugno  1946  il Governo italiano provvedera'  che  sia  data  larga  diffusione  alle informazioni riguardanti le condizioni  di  lavoro,  di  salario,  di provvidenze sociali  e  la  necessita'  del  rispetto  reciproco  del contratto di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 730  
Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo all'immigrazione di lavoratori italiani in Francia, concluso a Roma il 21 marzo 1947. (GU Serie Generale n.142 del 21-6-1948)

                 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151, con le modificazioni ad esso apportati dall'art. 3, comma primo,del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
 Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
 Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
 Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

                           
 PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
                             
Art. 1.

 Piena  ed  intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1947:
   a) Accordo relativo all'immigrazione italiana in Francia;
   b) Accordo speciale relativo agli operai che si recano in Francia per la stagione delle barbabietole;
   c)   Accordo  relativo  alle  condizioni  di  applicazione  della legislazione francese sugli assegni familiari;
   d) Scambio di Note.
                 
                           
  Art. 2.

 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ed ha effetto dal 21 marzo
1947.

 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948

                             DE NICOLA

                                               DE GASPERI - SFORZA -
                                               FANFANI - DEL VECCHIO
                                                         - MERZAGORA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948
 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 165. - FRASCA

Accord italo-francais relatif a' l'immigration italienne en France

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 893  
Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania concluso in Roma il 20 dicembre 1955. (GU Serie Generale n.205 del 17-8-1956)

                 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'art. 87 della Costituzione;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i  Ministri  per  l'interno,  per  il  tesoro,  per  il  lavoro  e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;

                             
Decreta:
                              Art. 1.

 Piena  ed  intera  esecuzione e' data all'Accordo fra la Repubblica italiana  e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il  collocamento  di manodopera italiana nella Repubblica Federale di
Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.

                         
   Art. 2.

 Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data  della  firma dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in conformita' al disposto dell'art. 23 dell'Accordo stesso.

 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella  Raccolta  ufficiale  delle  e  dei  decreti  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956

(Accordo-art. 1 )
                           
Articolo 1

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  della Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento della manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.

 Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica  Federale di Germania nel desiderio di  approfondire  e  di  stringere sempre piu' nell'interesse reciproco le relazioni tra i  loro  popoli nello spirito della solidarieta' europea, nonche'  di  consolidare  i legami d'amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo  di  realizzare un  alto  livello  di  occupazione  della  manodopera  ed  un   pieno sfruttamento delle possibilita' di produzione, nella convinzione  che questi sforzi servono l'interesse comune dei loro popoli e promuovono il loro progresso economico e  sociale  hanno  concluso  il  seguente Accordo sul reclutamento ed il collocamento  di  manodopera  italiana nella Repubblica Federale di Germania.

  (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania (qui appresso denominato Governo Federale), qualora constati una  penuria  di  mano d'opera e desideri rimediarvi mediante ammissione  di  lavoratori  di cittadinanza italiana comunica al Governo italiano le  professioni  o gruppi di professioni nonche' il fabbisogno  numerico  approssimativo di mano d'opera.
 (2) Il Governo italiano informa il Governo federale se in linea di  massima, vede la possibilita' di soddisfare tale fabbisogno.
 (3) In base a queste comunicazioni i due Governi si accordano  sull'entita',  sulle  professioni  o   gruppi   di   professioni   ed eventualmente sull'epoca in cui devono  Svolgersi  le  operazioni  di reclutamento  ed  il  collocamento  dei  lavoratori  di  cittadinanza italiana nella Repubblica federale.

(Accordo-art. 2 )
                           
Articolo 2

 (1) Il reclutamento ed il collocamento di lavoratori per la Repubblica federale e' di competenza da parte italiana del  Ministero del Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  (qui  appresso  denominato Ministero del Lavoro) e da parte  tedesca  della  Bundesanstalt  fuer Arbeitsvermittlung   und   Arbeitslosenversicherung   (qui   appresso denominata Bundesaustalt).
 (2) A questo fine le due Autorita' agiscono in collaborazione; esse  cercheranno di sollecitare, nonche'  di  semplificare  -  per  quanto sembri opportuno  e  possibile  nel  quadro  delle  disposizioni  del presente Accordo  -  la  procedura  di  reclutamento  e  collocamento stabilita nell'Accordo stesso.

(Accordo-art. 3 )
                           
Articolo 3

 (1) La Bundesanstalt delega di volta in volta una Commissione per  l'Italia (qui appresso denominata Commissione tedesca) con i  compiti relativi al reclutamento ed al collocamento di  lavoratori  italiani; essa stabilisce il luogo del suo lavoro e la durata di esso d'accordo con il Ministero del Lavoro.
 (2) Il Ministero del Lavoro mette gratuitamente a disposizione  della Commissione tedesca i locali necessari, con gli ordinari mobili d'ufficio. Gli   Uffici   provinciali   del   Lavoro   assisteranno efficacemente  la  Commissione  tedesca  nell'espletamento  dei  suoi compiti.
 (3) Il Governo italiano puo' inviare di volta in volta presso la Bundesanstalt una propria Commissione se  da  ambo  le  parti  se  ne ravvisi l'opportunita'.

(Accordo-art. 4 )
                           
Articolo 4

 (1) La Commissione tedesca porta a conoscenza del Ministero del  Lavoro le offerte di impiego dei datori di lavoro tedeschi, ai  sensi degli accordi presi con l'articolo 1 comma 3.
 (2) Le offerte di lavoro contengono precisazioni circa il mestiere,  il grado di qualificazione e le eventuali altre richieste del  datore di lavoro in merito al lavoratore, il genere  di  impiego  e  la  sua prevista durata,  le caratteristiche  del  lavoro  da  compiere,  le specifiche condizioni di salario e di lavoro, nonche' le possibilita' di alloggio, di vitto ed infine altre indicazioni essenziali  per  il lavoratore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1949, n. 423  
Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948. (GU Serie Generale n.166 del 22-7-1949)

                 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'art. 87 della Costituzione;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla  proposta,  del  Ministro  Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la  previdenza  sociale,  per  le  finanze  e  per  il  commercio con l'estero;

Decreta:
Art. 1.

 Piena  ed  intera, esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo  per  l'emigrazione  di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948.

Art. 2.

 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1949

                              EINAUDI
(Accordo )
Accordo tra l'Italia ed il Lussemburgo  per  l'emigrazione  di  mille operai agricoli

In un altro post riporteremo le accuse che muoviamo e le proposte alternative che formuliamo.

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