Previdenza privata e previdenza sociale.

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Previdenza privata e previdenza sociale.  Empty Previdenza privata e previdenza sociale.

Messaggio  Admin Lun 10 Gen 2011, 21:35

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In virtù della legge 13 novembre 1924 sul trattamento di quiescenza degli impiegati privati, una vasta categoria ha fatto un passo avanti nei suoi diritti e nelle sue aspirazioni, con vantaggio di migliaia di famiglie. La garanzia di un diritto sociale è un pilastro di più nelle fondamenta della società.
Il licenziamento è un rischio sotto troppi aspetti per non essere oggetto di prevenzione assicurativa.
Perciò il quesito se il licenziamento sia suscettibile di tamponamento assicurativo, non è né soggettivo né locale, ma obiettivo e sociale. Per un singolo caso di licenziamento può essere magari una fortuna; per pochi casi può essere un semplice travaso nel luogo, nello spazio e nel tempo; ma per un numero considerevole di casi potrebbe essere addirittura una piaga sociale, una crisi, una causa di squilibri economici.
Mentre ci può essere chi, una volta assicuratosi contro il rischio, per chiamarlo così, del licenziamento, ha interesse a farsi subito licenziare per intascare la indennità; mentre cioè per taluni casi il licenziamento può essere un sinistro rovesciato a tutto danno dell’assicurazione, per moltissimi casi può costituire la rovina di intere famiglie, cosicché l’assicurazione può talora sembrare un gabbato e tal altra, più spesso, un soccorritore. La verità sta naturalmente in mezzo: il licenziamento è un vero e proprio rischio sociale e come tale ha mille giustificazioni di assicurabilità; sinistro da parte della categoria impiegatizia che non ha salde garanzie di continuità,rischio da parte di vecchi genitori di non avere la tranquillità dal pane quotidiano, o almeno la certezza di un soccorso dai loro figli impiegati nel periodo che segue al licenziamento e durante la nuova fatica per trovare impiego; sinistro per i figli minori di subire le conseguenze della interruzione del lavoro del padre, rischio infine per i creditori dell’impiegato e quindi per svariate categorie di produttori, commercianti e banchieri, che danno credito allo stipendio, ossia alla situazione economica e quindi anche alla possibilità di quiescenza, più che alla famiglia.
La categoria degli assicuratori non ha alcun interesse di considerare in linea assoluta il licenziamento come un rischio affidato al calcolo delle probabilità perché ci sono troppi casi in cui un impiegato ha interesse di incassare una liquidazione e trovarsi un altro impiego, ma i datori di lavoro e gli impiegati hanno tutto l’interesse di mettersi in una reciproca posizione di tranquillità perché la legge sovrasta e comanda, e i pericoli di inadempienza sono piuttosto numerosi.
Supponiamo che una compagnia di assicurazione rilasci oggi una polizza ad ogni impiegato di una azienda commercial,d’accordo naturalmente con il datore di lavoro , il quale, ai sensi di legge, è tenuto ad amministrare le somme destinate alla indennità globale di licenziamento. Dato che beneficiario della indennità di licenziamento e il dipendente, costui è anche il beneficiario reale del contratto di assicurazione, ma siccome il datore di lavoro è tenuto a versare l’indennità ne viene di conseguenza che ha anche il diritto di fruire degli interessi della somma accantonata fino al giorno in cui dovrà versarla agli impiegati che cesseranno il servizio. Nell’atto di stipulazione del contratto di assicurazione di queste indennità di quiescenza a risoluzione lontana di lustri, bisogna tener conto del passato e dell’avvenire. Infatti, dal 1924 (ad oggi) il datore di lavoro ha assunto un debito non trascurabile verso i suoi dipendenti e deve essere sempre in grado in qualsiasi momento, di far fronte al caso di licenziamento,perché con questa parola impropria si suole indicare  la cessazione del lavoro anche per morte o invalidità assoluta o per impossibilità da parte del dipendente di sottostare a diminuzione di stipendio o a variazione del servizi.
Ma il datore non è obbligato a versare a chicchessia le somme accantonate prima della risoluzione dei contratti di impiego. Le ragioni che giustificano la risoluzione del contratto di impiego, è quindi anche la liquidazione dell’indennità di licenziamento,sono diverse; talché per il datore di lavoro l’occasione di dover sborsare l’indennità diviene innegabilmente un rischio. A questo punto, fermiamo l’attenzione sulla natura del rischio medesimo, il quale, nella fattispecie, è il rischio trasferito in pieno alla compagnia che ha assunto l’obbligo di liquidare le indennità.
Ora, quali sono le difficoltà peculiari per il datore di lavoro di assolvere al suo impegno senza la assicurazione, e quali i suoi vantaggi avvenire stipulando oggi il contratto aziendale per il trasferimento del suo obbligo a una compagnia di assicurazioni o all’Istituto nazionale? Supponiamo che egli debba fra un mese liquidare due impiegati che sono al suo servizio da dieci anni. Egli dovrà sborsare tutto in un colpo venti mensilità più i relativi periodi di preavviso. Se invece si assicura col sistema della tariffa già studiata dall’Istituto nazionale delle assicurazioni denominata I.I.P. (indennità impiego privato), non sborserà per i due impiegati che una mensilità per ciascuno perché la tariffa I.I.P. consente la rateazione futura.  
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