Le associazioni sindacali in Italia: 1° maggio che festa è?

Andare in basso

Le associazioni sindacali in Italia: 1° maggio che festa è?  Empty Le associazioni sindacali in Italia: 1° maggio che festa è?

Messaggio  Admin Mer 11 Mag 2011, 06:48

Le associazioni sindacali in Italia: 1° maggio che festa è?  Vergog10

I “democratici” sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil, per anni, fonte di privilegi e di incremento del debito pubblico (2° del mondo), dove a farla da padrone era il sindacato comunista, mentre gli altri due sindacati in nome dell’unità si accodavano nell’azione di divisione politico-sociali, dell’intera nazione.

Con la caduta delle cortina di ferro, e la scomparsa della lotta di classe, si sono creati veri spazzi di libertà sindacali, ma questi anziché rafforzare i lavoratori li ha fortemente indeboliti, un primo esempio è l’accordo, separato, Alitalia, dove si assiste ad un nuovo atteggiamento dei sindacati Cisl e Uil, che in seguito, porta alla sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro nelle varie sedi della più grande industria italiana, la FIAT. A Pomigliano, Mirafiori, ed ex Bertone, i contratti non verranno sottoscritti dal sindacato comunista, scelta che ha portato oltre alla divisione sindacale, al referendum tra i lavoratori, referendum nei quali i lavoratori da servi, ad ampia maggioranza hanno accettato l’imposizione padronale.

Questo risultato ha portato gli ex sindacati confederati, che per anni hanno attaccato la politica sindacale del ventennio fascista, specie il sindacato comunista, a chiedere il ritorno all’unità sindacale, inducendo quale motivazione che, l’attuale divisione indebolisce il sindacato e con esso i lavoratori.

La richiesta di unità sindacale formulata dai Capi della Cgil, Cisl e Uil nella città di Marsala il primo maggio 2011, dà ragione al principio Fascista.
Un principio che boccia, la “democrazia rappresentativa”, un sistema che si sostiene sulle divisioni. Questi dirigenti sempre meno rappresentativi, con il tempo dovranno riconoscere la necessità di costituire un Parlamento partecipativo, coinvolgendo i lavoratori nelle grandi e medie industrie attraverso la Socializzazione, per favorire la crescita produttiva, in un’Italia che dovrà ritornare ad essere una grande Nazione. Obbiettivo primario per fermare gli speculatori del mondialismo.

L’attuale forma di democrazia favorisce solo il capitalismo. Si umiliano i lavoratori privandoli della dignità del lavoro, in molti casi attraverso l’utilizzo della cassa integrazione che mira a sostenere i lavoratori ma di fatto li rende delle larve.

Il caso nell’ex Carrozzeria Bertone insegna, un operaio in cassa integrazione finisce in gravi condizioni in ospedale per aver tentato, buttandosi giù da un cavalcavia a Torino, il suicidio. Temeva che non gli pagassero più quel il contributo integrativo.

Questa l’attuale condizione dei lavoratori italiani che, alla Bertone, ultima fabbrica ricorsa al referendum dopo sei anni di stop e di ricatti, ha portato i lavoratori ad esprimersi come era largamente previsto, un plebiscito a favore della Fiat.

Sempre più si avvicina il tempo della verità. Il primo maggio 2011, ha dimostrato che il sindacato unico (scelta Fascista) è l’unica vera forma di reale rappresentanza delle categorie del lavoro.

Le associazioni sindacali in Italia: 1° maggio che festa è?  Sindac10

….. la forma sindacale nel periodo Fascista?

Le prime organizzazioni sindacali fasciste sorgono tra il 1920 ed il 1921, come reazione al dilagare delle leghe socialiste e democristiane,soprattutto nella Valle Padana. Nell’ottobre 1921 ha luogo a Ferrara, per iniziativa di Edmondo Rossoni, il Primo congresso delle organizzazioni stesse, cui fa seguito, ben più importante, il congresso di Bologna (gennaio 1922), presieduto da Achille Starace e nel quale viene approvata la mozione presentata da Michele Bianchi e contenente, in germe, i principi dell’ ordinamento corporativo italiano: nello stesso congresso viene decisa la costituzione della Confederazione delle Corporazioni Sindacali (qualificatesi come fasciste nel giorno successivo) e la sostituzione della festa del lavoro del 1° maggio, con la festa del lavoro nazionale del 21 aprile, Natale di Roma.
All’epoca della Marcia su Roma i Sindacati fascisti contavano oltre mezzo milione di iscritti: la loro decisa azione contribuì notevolmente al fallimento del cosiddetto <<sciopero legalitario>> del luglio 1922.
Considerando le origini del sindacalismo fascista non bisogna neppure dimenticare:
a) lo sciopero produttivo di Dalmine, nel quale la coscienza di autentici operai instaurò un nuovo sistema di lotta di classe rispettoso del superiore interesse nazionale, soprattutto per il discorso che in tale occasione (sette giorni prima della costituzione dei Fasci di Combattimento) pronunciò Benito Mussolini, allora Direttore de <<Il Popolo d’Italia>>;
b) il programma sociale dei Fasci di Combattimento, promulgato dal Comitato Centrale il 28 agosto 1919;
c) la carta del Carnaro, lo Statuto di Fiume, elaborato da Gabriele d’Annunzio nel settembre 1920 sulla base dei vecchi Statuti dei Comuni italici della Rinascenza e delle esigenze nuove della vita moderna.
Nel 1926 l’emanazione della legge 3 aprile e del Regolamento 1 luglio (la legge sindacale per antonomasia) sancì la fine in Italia del sindacalismo libero (forma propria dei regimi demoliberali) e l’instaurazione del sindacato unico o statuale.
L’esempio italiano fu più tardi seguito dalla Germania (1933), dall’Austria (1934), dal Portogallo (1934), dal Brasile (1937), ecc.
Devesi tuttavia rilevare come questo nuovo e decisivo orientamento del sistema dei rapporti sociali non fu dovuto ad un atto di autorità dello Stato, bensì alla stessa volontà delle categorie professionali. La legge sindacale ha infatti i suoi precedenti storici e la sua spiegazione logica nel patto di Palazzo Chigi (21 dicembre 1923) e nel patto di Palazzo Vidoni (2 ottobre 1925), con i quali la Confederazione delle Corporazioni Sindacali Fasciste e la Confederazione Generale dell’Industria Italiana si riconobbero reciprocamente come uniche rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’industria.
Gli anni successivi segnano l’incontenibile sviluppo, sia della propaganda sindacale che del progresso legislativo. Nel campo dell’attività sindacale devesi ricordare il formidabile aumento delle adesioni alle organizzazioni sindacali fasciste, il grande numero dei contratti collettivi di lavoro stipulati, la sempre più intima e competente partecipazione alla vita economica e produttiva della nazione: nel campo del progresso legislativo sono da ricordare, tra i moltissimi provvedimenti di legge, le norme per la riforma dell’istituto della rappresentanza nazionale, per la costituzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, dei Consigli provinciali delle Corporazioni, degli Uffici di Collocamento, per la risoluzione delle controversie individuali del lavoro, ecc.
Nel campo della scienza la evoluzione dei principi economici e sociali ha dato luogo, da un canto, al sorgere di una nuova branca del diritto (il diritto corporativo), dall’altro alla trasformazione della vecchia economia politica nella nuova economia politica corporativa.

Tralasciando di proposito l’esame dei principi politici, economici e giuridici dell’ordinamento corporativo e limitandoci all’esame del diritto costituito, ricordiamo che gli istituti sindacali e corporativi esistenti potevano raggrupparsi come segue:
a) enti sindacali e parasindacali;
b) organi ed enti corporativi e paracorporativi;
c) organi giurisdizionali del lavoro (Magistratura del lavoro ed organi giurisdizionali ordinari aventi il compito di giudicare in materia di controversie individuali del lavoro).
Le associazioni professionali (o sindacali) erano enti di diritto pubblico, vale a dire istituti forniti di capacità giuridica (capacità di manifestare una propria volontà suscettibile di produrre effetti giuridici) ed aventi per scopo la soddisfazione di pubblici interessi (appartenenti alla collettività ed assunti come propri dallo Stato). Esse si distinguevano in :
a) Associazioni unitarie (o di primo grado), che rappresentano direttamente le singole categorie di produttori ed inquadrato, in qualità di soci. I datori di lavoro, i lavoratori ed i professionisti ed artisti;
b) Associazioni superiori (o di secondo, terzo, quarto grado), che inquadrano le associazioni unitarie, sulle quali esercitano, per delega dello Stato o per diretto potere statutario, importanti funzioni di controllo, di indirizzo, di sostituzione, ecc.
Nell’ordinamento corporativo (che era quello determinato dagli Statuti sindacali approvato con i RR. DD. 16 agosto 1934, n. 1879-1887) erano Associazioni unitarie o di primo grado:
a) le federazioni Nazionali Fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, costituite in numero di 4 per gli Agricoltori, di 45 per gli Industriali, di 37 per i Commercianti, di 13 per le aziende del Credito e delle Assicurazioni, di 4 per i lavoratori dell’Agricoltura, di 20 per i lavoratori dell’Industria, di 5 per i lavoratori del Commercio, di 5 per i lavoratori del Credito e delle Assicurazioni.
Ad ogni Federazione corrispondeva, in ciascuna provincia, uno o più Sindacati provinciali, con Sezioni Comunali costituite nei vari comuni;
b) i Sindacati Provinciali distrettuali dei Professionisti ed Artisti, costituiti in numero di 0 tre mille in corrispondenza dei 22 Sindacati Nazionali.
Sono Associazioni di secondo grado:
a) le 8 Confederazioni Fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’Agricoltura, dell’Industria, del Commercio e del Credito ed Assicurazioni;
b) i 22 Sindacati Nazionali Fascisti dei Professionisti ed Artisti.
In corrispondenza di ogni Confederazione era costituita, in ogni provincia, una Unione provinciale Fascista (degli Industriali, degli Agricoltori, di Commercianti, del Credito e delle Assicurazioni, dei lavoratori dell’Industria, dei lavoratori dell’Agricoltura, dei lavoratori del Commercio, dei lavoratori del Credito e delle Assicurazioni)
E’ infine Associazione di terzo grado la Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti, alla quale aderivano i Sindacati Nazionali, che costituivono, a loro volta, associazione di secondo grado rispetto ai Sindacati provinciali delle stesse categorie.

Concetto fondamentale della legislazione italiana in materia di organizzazione sindacale e di disciplina giuridica dei rapporti di lavoro era quello che l’associazione sindacale è libera (nel senso che potevano esistere, per una stessa categoria di produttori, più associazioni professionali), ma che solo l’associazione professionale giuridicamente riconosciuta aveva la rappresentanza giuridica di tutti i datori di lavoro, i lavoratori, i professionisti ed artisti componenti la categoria e la facoltà di tutelarne gli interessi, di stipulare contratti collettivi di lavoro e di imporre contributi.
Perché una associazione sindacale potesse essere giuridicamente riconosciuta occorre che essa risponda ai seguenti requisiti:
a) se si trattava di associazione di datori di lavoro, che gli iscritti occupassero, nelle loro aziende, almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della stessa categoria: se si trattava di associazione di lavoratori o di professionisti ed artisti che gli iscritti costituiscano almeno la decima parte dei rappresentanti (componenti la categoria professionale);
b) che si proponga di perseguire, ed effettivamente persegua, scopi di assistenza, di educazione, di istruzione dei soci, oltreché scopi di difesa economica e sociale della categoria;
c) che i suoi dirigenti diano sicuro affidamento di capacità moralità e fede nazionale.
Tutte le associazioni sindacali di datori di lavoro, di lavoratori e di professionisti ed artisti potevano essere, in concorrenza con i suddetti requisiti, giuridicamente riconosciute ed acquistare la personalità giuridica. Facendo eccezione:
a) le categorie per cui era vietata la costituzione di associazioni ( ufficiali, sottufficiali e soldati del R. Esercito, della R. Marina, della Regia Aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, delle province e dei comuni, funzionari, impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri degli Esteri, degli Interni, di Grazia e Giustizia, delle Corporazioni, dell’Africa italiana e della Real Casa, studenti degli istituti di istruzione);
b) le categorie per cui era permessa la costituzione di associazioni professionali, ma ne era vietato il riconoscimento giuridico (dipendenti dalla Stato e da altri Enti pubblici, inquadrati nella associazioni dipendenti dal P.N.F.).
Potevano essere iscritti in qualità di soci delle associazioni professionali:
a) tutti i cittadini italiani, datori di lavoro, lavoratori, professionisti ed artisti, di età superiore ai 18 anni, di buona condotta morale e politica e che rivestano altri eventuali requisiti richiesti dagli Statuti delle associazioni;
b) le società commerciali legalmente costituite e le altre persone giuridiche italiane, i cui dirigenti e amministratori siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;
c) gli stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni.
della stessa associazione potevano far parte solo datori di lavoro o lavoratori: tuttavia un produttore, che svolge più attività professionali contemporaneamente, poteva essere iscritto a tutte le associazioni corrispondenti alle dette branche di attività.

Le associazioni professionali acquistavano la personalità giuridica con il riconoscimento giuridico. Tale personalità qualificava il diritto pubblico, sia perché agivano come enti sussidiari dello Stato, nel raggiungimento di un particolare fine interessante la compagine nazionale, sia infine perché erano forniti di poteri giuridici, agendo cioè in stato di supremazia nei riguardi dei singoli produttori. Oltre alla capacità giuridica di diritto pubblico, le associazioni possedevano anche la capacità giuridica di diritto privato, della quale si servivano come di un mezzo per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali di diritto pubblico: per il carattere accessorio della capacità giuridica di diritto privato era inibito alle associazioni sindacali il compimento di atti di commercio.
Volendo classificare l’associazione professionale nel novero delle persone giuridiche pubbliche (tradizionalmente distinte in corporazioni ed istituzioni), devesi riconoscere che essa non era né corporazione, né istituzione in senso stretto, bensì partecipata di elementi corporativi ed istituzionali: si avvicinava alla corporazione, perché era costituita da una pluralità di individui (i soci), si avvicinavano alla istituzione, perché era indirizzata al soddisfacimento di un fine che non era comune ai soli soci, ma a tutta la categoria professionale. L’associazione professionale poteva dunque essere considerata come un ente (di diritto pubblico) corporativo con attività anche istituzionale.
Il riconoscimento giuridico veniva concesso, su richiesta delle associazioni, con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Corporazioni, d’intesa con il Ministra degli Interni, previo parere del Comitato Corporativo Centrale. Con il decreto, che riconosceva le associazioni, veniva altresì approvato lo Statuto, che doveva essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Gli Statuti delle associazioni professionali costituivano la disciplina interna delle associazioni stesse: essi dovevano obbligatoriamente disciplinare:
a) gli scopi dell’associazione;
b) la circoscrizione territoriale in cui operava e la sede principale;
c) i rapporti di dipendenza e di unione con le altre associazioni;
d) le condizioni di ammissione e di recesso dei soci ;
e) la imposizione dei contributi;
f) la elezione e la nomina degli organi direttivi;
g) i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei soci;
h) l’amministrazione del patrimonio e le entrate sociali.
Le associazioni professionali, come tutte, le altre persone giuridiche, non avevano una volontà propria, essendo delle astrazioni: la loro volontà era pertanto quella che determinate persone fisiche, preposte alla loro direzione, manifestavano come organi della associazione per il raggiungimento dei fini inerenti agli interessi, di cui le dette associazioni erano titolari.
Erano organi delle associazioni professionali:
a) per le Confederazioni: il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consiglio direttivo, il Congresso ed il Corpo sindacale;
b) per le federazioni: il Presidente (o Segretario), la Giunta esecutiva, il Consiglio direttivo ed il Congresso;
c) per le Unioni provinciali: il Presidente (o Segretario) ed il comitato direttivo;
d) per i Sindacati provinciali: il Presidente (o Segretario) ed il Direttorio provinciale.
Le cariche delle Federazioni e dei Sindacati provinciali erano di nomina elettiva, quelle delle Confederazioni e delle dipendenti Unioni provinciali di nomina dall’alto (Decreto Reale per i Presidenti Confederali, disposizione presidenziale per i dirigenti delle Unioni).
Particolari disposizioni di legge riguardavano l’amministrazione delle associazioni professionali.
Le spese si dividevano in obbligatorie e facoltative: nella prima categoria rientravano le spese per l’organizzazione sindacale, l’assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l’educazione nazionale e l’istruzione professionale delle categorie, il fondo di garanzia costituito a tutela degli obblighi contrattuali, nonché i contributi a favore dell’O. N. D., dell’O. N. M. I., del Patronato Nazionale. All’associazione professionale giuridicamente riconosciuta appartenevano tutti i beni che, prima della legge 3 aprile 1926, erano di pertinenza delle corrispondenti associazioni non riconosciute. Infine, in caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione rimaneva vincolato, a garanzia degli obblighi contrattuali, per un anno oltre la scadenza del contratto collettivo, dopo di che o passava all’associazione che vi si sostituisce ovvero all’associazione di grado superiore competente: in mancanza dell’una o dell’altra veniva devoluto a scopi di assistenza, educazione ed istruzione a favore della categoria.

In virtù del riconoscimento giuridico e della acquisita personalità giuridica di diritto pubblico spettavano alle associazioni professionali i seguenti diritti o poteri, il cui esercizio è talvolta reso obbligatorio per particolari ragioni di opportunità:
a) diritto di rappresentare e far valere gli interessi collettivi della categoria professionale, nonché parte degli interessi individuali dei singoli appartenenti alla categoria professionale stessa;
b) potere ed obbligo di stipulare contratti collettivi di lavoro aventi valore per tutti i componenti le categorie professionali rappresentate, iscritti o non iscritti;
c) potere di imporre un contributo annuo a tutti i datori di lavoro, i lavoratori ed i professionisti ed artisti rappresentati;
d) potere di imporre contributi suppletivi (volontari) nei riguardi dei soli soci;
e) obbligo di costituire istituti di assistenza, di educazione e di istruzione professionale;
f) diritto di designare i candidati alla Camera dei Deputati, i membri del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, dei Consigli provinciali delle Corporazioni, i rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) diritto di azione per le controversie collettive del lavoro e di intervento nelle controversie individuali;
h) poteri disciplinari nei riguardi dei soci a norma di statuto.

Le associazioni professionali erano sottoposte a varie forme di controllo, aventi il fine di garantire l’indirizzo unitario dell’azione sindacale e la sua rispondenza alle superiori esigenze della nazione e della economia, nonché di evitare possibili deviazioni da parte degli organi delle associazioni stesse.
Il controllo sulle Associazioni professionali viene esercitato:
a) dagli organi dello Stato (Capo del Governo, Ministero delle Corporazioni, Comitato Corporativo Centrale, Corporazioni, Ispettorato Corporativo,Prefetto, Giunta provinciale amministrativa) e dagli enti corporativi (Consiglio provinciale delle Corporazioni) nelle seguenti forme:
aa) vigilanza (del Ministro delle Corporazioni, del Prefetto, del Consiglio provinciale delle Corporazioni) sull’andamento generale delle associazioni, sulla loro rispondenza ai fini politici nazionali, con facoltà di nominare commissari alle cariche direttive, di richiedere notizie o documenti, di ordinare indagini od ispezioni, di annullare le deliberazioni quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti, agli statuti ed alle finalità essenziali delle associazioni;
bb) tutela (del Ministro delle Corporazioni, degli Ispettori Corporativi e della Giunta provinciale amministrativa) sui bilanci sugli atti che implichino mutamenti patrimoniali, sulle spese che impegnino il bilancio per più di un quinquennio, sui regolamenti e gli organici del personale, sui regolamenti per l’esazione dei contributi, sui pagamenti ordinari sul fondo di garanzia, ecc.;
cc) autorizzazione alla pubblicazione (del Ministro delle Corporazioni o del Prefetto e dell’Ispettorato Corporativo) dei contratti collettivi di lavoro: devesi ricordare in proposito che la pubblicazione nei fogli ufficiali dello Stato è condizione essenziale per la efficacia dei contratti stessi;
dd) autorizzazione (del Consiglio Nazionale delle Corporazioni) ed approvazione del Ministero delle Corporazioni) dei regolamenti professionali emanati dalle associazioni sindacali (specialmente dei professionisti ed artisti);
ee) approvazione ( da parte del Consiglio Nazionale delle corporazioni) degli accordi economici stipulati tra associazioni di datori di lavoro per la disciplina di determinati rapporti economici e produttivi;
ff) autorizzazione (o rifiuto) alla pubblicazione (da Parte del Capo del Governo) dei regolamenti professionali e degli accordi economici;
b) dagli organi delle associazioni di grado superiore, agenti, sia in funzione propria (per garantire la uniformità e la regolarità dell’azione sindacale delle associazioni aderenti), sia in funzione delegata dello Stato, il quale può in tutto od in parte attribuire i propri poteri di controllo alle dette associazioni mediante l’approvazione di apposite clausole statutarie. Il controllo delle associazioni di grado superiore sulle associazioni aderenti è vastissimo; esso riguarda:
aa) le persone dei dirigenti (nomina, ratifica e revoca);
bb) gli atti dell’associazione (istruzioni, richieste di notizie, indagini, revoca di provvedimenti, ecc.);
cc) i contratti collettivi di lavoro (autorizzazione, intervento, ecc.);
dd) gli atti patrimoniali (approvazione dei bilanci, autorizzazione a spese straordinarie, controllo delle entrate e delle uscite, ecc.).

Le associazioni professionali potevano cessare di esistere, normalmente mediante la revoca del riconoscimento giuridico, attuata con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Corporazioni, di concerto con il Ministro degli Interni, nei seguenti casi:
a) quando venivano a mancare i requisiti richiesti per il riconoscimento;
b) quando concorrevano gravi motivi di altro genere, ma soprattutto di carattere politico.

Per associazioni di grado superiore si intendono le associazioni costituite per le categorie unitariamente considerate, alle quali aderiscono a dalle quali disciplinarmente dipendono le associazioni professionali unitarie: attualmente sono tali le Confederazioni ed i Sindacati Nazionali dei Professionisti ed Artisti.
Le associazioni di grado superiore potevano ottenere il riconoscimento giuridico (e perciò la personalità giuridica di diritto pubblico) alle stesse condizioni e nello stesso modo delle associazioni unitarie: a tale scopo esse dovevano presentare, oltre al proprio statuto, un elenco delle associazioni aderenti con i relativi statuti e la copia autentica dei singoli atti di adesione.
I poteri delle associazioni di grado superiore riguardavano principalmente il controllo sulla attività delle associazioni aderenti: tuttavia non mancavano potere di natura diretta nei riguardi delle categorie produttrici. I più importanti sono:
a) il potere disciplinare sulle associazioni professionali e sui singoli componenti le associazioni;
b) il potere di imporre contributi suppletivi alle associazioni unitarie: a tale potere corrisponde il divieto di determinare contributi obbligatori per i singoli componenti le categorie professionali;
c) il potere di intervenire presso la Magistratura del lavoro nelle controversie collettive, nelle quali siano parte le associazioni aderenti;
d) il potere di stipulare contratti collettivi di lavoro, validi per i rappresentanti da tutte o da una parte delle associazioni unitarie aderenti.

In base all’art. 4 della legge 3 aprile 1926 le associazioni professionali potevano costituire <<istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale>>, ovvero istituti <<aventi per scopo l’incremento ed il miglioramento della produzione, della cultura e dell’arte nazionale>>. Sono questi gli enti parasindacali nelle quali le associazioni professionali potevano svolgere una parte delle funzioni loro assegnate dall’ordinamento corporativo e che potevano acquistare la personalità giuridica di diritto pubblico direttamente (cioè mediante un esplicito riconoscimento da parte dello Stato), od indirettamente (attraverso il riconoscimento dell’associazione di grado superiore alla quale aderivano o dalla quale siano stati costituiti).
Gli enti parasindacali, in relazione agli scopi loro assegnati, potevano diversi in:
a) istituti di assistenza economica, tendenti a migliorare, incrementare e favorire la produzione;
b) istituti di educazione e di istruzione, aventi per fine lo scopo della cultura e dell’arte;
c) istituti di assistenza sociale, perseguenti finalità di previdenza, mutualità, assistenza, tendenti cioè a rendere migliori le condizioni di vita dei lavoratori.
Tra gli enti parasindacali avevano raggiunto una particolare importanza:
a) il Patronato Nazionale per l’assistenza sociale, aventi per scopo l’assistenza in favore dei lavoratori ai fini delle assicurazioni infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, ecc;
b) le Casse Mutue di malattia, raccolte normalmente in Federazioni Nazionali ed aventi per fine l’assistenza medica, farmaceutica, ospedaliera e la corresponsione di un sussidio in favore del lavoratore ammalato;
c) gli Istituti di istruzione professionale, tendente attività produttive per i fini di una sempre miglior e più razionale produzione.
Admin
Admin
Admin

Numero di messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 23.09.08

https://liberapresenza.forumattivo.com

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.