Stefano Cucchi, morto a 31 anni, dopo l’arrestato per il possesso di pochi grammi di hashich.

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Stefano Cucchi, morto a 31 anni, dopo l’arrestato per il possesso di pochi grammi di hashich.   Empty Stefano Cucchi, morto a 31 anni, dopo l’arrestato per il possesso di pochi grammi di hashich.

Messaggio  Admin Mar 18 Giu 2013, 22:29

Stefano Cucchi, morto a 31 anni, dopo l’arrestato per il possesso di pochi grammi di hashich.   Mario_11



In questo falso regime “democratico” il caso Cucchi non è stato il primo e non sarà di certo l’ultimo, se è sorto, lo si deve alla caparbietà  dei suoi familiari, che hanno saputo trovare gli argomenti (giusti) per coinvolgere una parte  l’opinione pubblica.
La stessa cosa avvenne nel 1924, subito dopo le elezioni politiche vinte con largo margine dal Blocco Nazionale, quando, affaristi del capitalismo nostrano e fuorusciti specularono ignobilmente sulla morte dell’On. G. Matteotti, il quale nella seduta di insediamento della Camera dei Deputati mosse, mentendo, gravi accuse ai fascisti che avevano vinto la competizione elettorale per il governo del paese, quell’intervento era teso a squalificare il Governo e ancor più la nazione. I partiti antifascisti, dopo esser stato per anni strumento di corruzione, persa la speranza di riconquistare il potere scelsero l’Aventino, rendendosi servi dei governi anglo-francese con il solo fine di riprende con il loro aiuto quanto avevano perso per volontà popolare.
Due storie, quella del giovane Stefano Cucchi e dell’On. G.  Matteotti, a quanto diverse, come diverso è stato l’intervento degli organi giudiziari, infatti sotto il Governo Mussolini, per la morte Matteotti, la magistratura individuo quali colpevoli due uomini, sul cui fanatismo e sul carattere impulsivo e generoso si è speculato dopo che furono scelti come strumenti ciechi dell’<<occhiuta rapina>>. Le vittime sono state Amerigo Dumini, ed Amleto Poveruomo; il primo, uno dei più calunniati uomini che la storia moderna conobbe, sul cui capo fu addossato il mito di una orrenda ferocia, solo perché egli si è caricato sulle spalle nel 1924 (per non consegnare l’Italia al bolscevismo), la responsabilità di un delitto, che non aveva commesso; il secondo Poveruomo, gregario fedele e cieco di una causa, che identificava con quella d’Italia, egli, che da ardito della prima guerra mondiale aveva contribuito alla vittoria ed alla gloria delle camice nere di fiamma cremisi, cioè dei bersaglieri arditi.
Il processo Matteotti, doveva per forza di cose individuare e condannare i “presunti” responsabili, il processo Cucchi, al contrario ha trovato il modo per assolvere i colpevoli. 
Quando all’inizio del tempestoso processo di Chieti, la famiglia Matteotti, fece sapere che non si sarebbe costituita parte civile, la vedova dichiaro:  <<non soltanto la sua, ma tutta quella grande famiglia che si chiama popolo italiano, non era interessata a tanta tragedia>>; anche davanti alla Corte d’Assisi Speciale di Roma, il 3 aprile 1947, all’inizio del dibattimento i figli di Matteotti dissero, mentre annunziavano che non si sarebbero costituiti: <<del popolo è la causa>>.

In quella occasione l’avv. Ambrosini, rispondendo al P. M. affermò Lo Stato e la Legge che voi rappresentate, qualche volta sono ben diversi dal popolo… d’altra parte, in  nome del popolo, vi ho offerto sin dal principio del processo una collaborazione, che non avete creduto di accettare!
A cui il P. M. replicò: io difendo la verità, la società…, la società si vergognerà un giorno di essere stata governata da uomini simili… contrappose l’avv. Ambrosini.
Vergogna che oggi proviamo, innanzi  ad una sentenza sconcertante. Il regime nel 1947, decise che G. Matteotti, era morto per le percosse ricevute, circostanza mai provata, mentre nel 2013 Stefano Cucchi, (nonostante le botte ricevute, aveva la faccia martoriata dai lividi, aveva lesioni vertebrali, tracce di sangue sui jeans), è morto di malasanità.
I giudici hanno deciso. Non sono state le botte ricevute dagli agenti a costringerlo in quel letto d’ospedale in cui è morto, sei giorni dopo il suo arresto per droga.
Non sono bastati i vari “è caduto dalle scale”, o i commenti di altri detenuti “hai fatto un frontale con un treno” a provocare quell’incredibile percorso che ha portato poi alla sua morte.
Stefano Cucchi in quel letto d’ospedale c’è finito da solo.
E poco importa se quello era il reparto detentivo del Sandro Pertini, inaccessibile ai genitori che invano bussavano ogni giorno a quelle porte.
A ucciderlo, secondo la terza Corte d’assise di Roma che, i primi giorni di giugno, ha pronunciato
il verdetto di primo grado, in un’aula bunker blindata per paura di chissà cosa e dopo sette ore e mezza di camera di consiglio, sono stati i medici negligenti che non gli hanno somministrato le terapie giuste e necessarie, che non si sono accorti del suo deperimento, che non hanno fermato con semplici mosse quel processo che ne ha determinato la morte.
Evidentemente non sono bastate le decine di perizie prodotte da accusa e parte civile, spesso così in conflitto tra loro, a rendere evidenti le responsabilità anche ai giudici.
In questa “falsa” democrazia, prima ancora che gli uomini, il giudice doveva condannare le leggi ignobili che essa si è data, infatti sotto il Fascismo Stefano Cucchi, non sarebbe mai stato arrestato per possesso di stupefacenti, ma solo se sotto l’effetto di essi avrebbe compiuto un azione criminale premeditata.
Per esser chiari, nell’Italia Fascista il capo IV del Codice Penale, all’articolo 85, prevedeva l’impunibilità se il reato non era commesso con coscienza e volontà, il codice stabiliva che non era imputabile, chi, nel momento in cui commetteva il reato, non aveva la capacità di intendere e di volere.
Le cause che influivano sulla imputabilità, aumentandola, diminuendola o   escludendola a seconda dei casi, che erano:
1° Infermità mentale;
2° ubriachezza e azione di sostanza stupefacenti;
3° sordomutismo;
4° età.
Nello specifico, non era punibile chi nel momento in cui commetteva il reato era in stato di ubriachezza, derivante da caso fortuito o da forza maggiore, in condizioni di piena incapacità di intendere e di volere. Se invece la ubriachezza era abituale, ovvero era stata preordinata dal reo prima di commettere il reato allo scopo di commettere il reato stesso, o per procurarsi una scusa, la pena veniva aggravata (artt. 92 e 94). Le stesse norme si applicavano a coloro che usavano sostanze stupefacenti, e commettevano reati allorché si trovavano nello stato di ebbrezza da queste causate (art. 93).
Per essere ancora più chiari, le misure amministrative di sicurezza potevano essere adottate esclusivamente dall’Autorità giudiziaria, anche a persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, ma soltanto dopo ch’essi avessero commesso un reato. In tal caso la misura di sicurezza personale poteva essere detentiva: con ricovero presso una casa di cura o di custodia, disposto con varia durata, per coloro che avevano commesso reati in stato di diminuita capacità di intendere e di volere – intossicati cronici da alcol e stupefacenti.
Questa una delle verità che la XII norma transitoria (come tale applicata da 66 anni) della Costituzione ha inteso nascondere al nostro Popolo.
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