Apologia del Fascismo, il tribunale “speciale” questa volta ha archiviato il procedimento.

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Apologia del Fascismo, il tribunale “speciale”  questa volta ha archiviato il procedimento. Empty Apologia del Fascismo, il tribunale “speciale” questa volta ha archiviato il procedimento.

Messaggio  Admin Sab 04 Ott 2014, 01:53

Apologia del Fascismo, il tribunale “speciale”  questa volta ha archiviato il procedimento. Apolog10Apologia del Fascismo, il tribunale “speciale”  questa volta ha archiviato il procedimento. Liber265

Dopo la condanna dei due Camerati che avevano avuto l’ardire di salutare romanamente, a distanza di poche settimane la  prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 40629/14, depositata l’uno ottobre 2014, ha  archiviato il procedimento penale originato da un esposto in Procura presentato da B.E., segretario dell’Udc in uno dei paesi del Padovano a carico di A.M. e F.T.  
Il vile antifascista aveva presentato l’esposto evidenziando il contenuto di un manifesto affisso nel  comune di residenza a firma del Movimento Fascismo e Liberta-Partito Socialista Nazionale, nel quale si leggeva:  «Con noi, ordine e disciplina. Senza di noi, mafia e immigrazione clandestina».
Manifesto che ad avviso del giudice di merito non aveva evidenziato l'esistenza di concreti elementi che facessero ipotizzare il reato di apologia dei fascismo - idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
In data 4 agosto 2012 il GIP del Tribunale di Padova, accogliendo la richiesta della Procura, disponeva l'archiviazione del procedimento penale per l'ipotesi di reato di cui all'art. 4 legge n. 645 del 1952 (legge Scelba).

Avverso al decreto di archiviazione il denunciante B.E. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione del contraddittorio, non avendo ricevuto comunicazione della richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 408 comma. 2 del codice di procedura penale.

Al di là del contenuto del decreto, il ricorrente rappresenta la sua qualità di persona offesa.

Questa volta i giudici dell’Alta Corte hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
L'avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen. va ritenuto atto 'necessario' dove il soggetto che ha chiesto di poter interloquire sugli sviluppi del procedimento rivesta la qualità formale di persona offesa.
Per tale si intende - come da ormai costante orientamento giurisprudenziale - il soggetto titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (tra le molte, Sez. III n. 62229 del 14/01/2009 Rv. 242532), ciò pone la necessità di una stretta correlazione tra la posizione soggettiva individuale e il contenuto (rectius la direzione di tutela) della disciplina incriminatrice.
Nel caso in esame, al di là dell'analisi del contenuto precettivo delle singole norme - che esula dall'ambito della presente decisione - è evidente che il bene giuridico oggetto di tutela è la stessa integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale (con le sue ricadute in tema di divieto del ricorso alla violenza come metodo di lotta politica e rifiuto di atteggiamenti discriminatori basati su condizioni o qualità personali ) il che esclude il rilievo “individuale” della posizione giuridica tutelata.
Il singolo cittadino, interessato al mantenimento delle garanzie e degli equilibri costituzionali, a tutela dalle disposizioni incriminatrici in questione (che non concernono il compimento di specifici atti lesivi dell’integrità fisica o morale di individui determinati) in modo indiretto ed in quanto membro di una comunità che si riconosce nei valori fondanti della costituzione repubblicana.
Non può dirsi pertanto portatore - in tale veste - della qualità di persona offesa nel senso prima descritto.
No può dirsi diversa la condizione del ricorrente in rapporto all'impegno politico svolto in una articolazione locale di un partito politico, posto che ciò non influisce sul dato prima illustrato, restando la ipotetica lesione riconducibile ad interessi generali dell'intera collettività e non di singole formazioni politiche di ispirazione democratica.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al    pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
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