Spacca Italia: l’ipocrisia è cominciata con i servi, costituenti.

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Messaggio  Admin Ven 23 Ago 2024, 23:00

Spacca Italia: l’ipocrisia è cominciata con i servi, costituenti. Spacca10

Lo sfascia Italia ha avuto inizio con la dettatura della Costituzione da parte delle nazioni vincitrici del secondo conflitto mondiale, le quali pretesero fra l’altro che le due Nazione sconfitte si dessero in Costituzione il frazionamento dello Stato, la Germania optò per il federalismo l’Italia per il regionalismo.    

Obbedienti, gli anti-Fascisti si premurarono ad eseguire l’ordine, anche se nel 1947 la decisione rappresentò uno dei punto più controversi discusso dai costituenti della repubblicana. Erano allora nettamente favorevoli alla istituzione delle Regioni i democristiani e i repubblicani, e nettamente contrari i socialisti, che proprio in quei mesi vivevano il dramma della scissione promossa da Saragat a Palazzo Barberini, ed erano contrari i gruppi di destra, se bene proprio Luigi Einaudi manifestasse qualche interesse filo-regionalista.

Profondamente incerto era il partito comunista, il quale considerava l’indissolubilità della Germania (comunista) del’Est un esempio da seguire ma al contempo rincorreva decisamente la tendenza federalistica di una parte della DC, accodandosi all’allora Ministro Gullo il quale pronuncio il discorso d’impegno antiregionalista in segno sociale che sia mai stato pronunciato in Parlamento. Riferendosi, in particolare, ai contadini della sua Calabria. L’On. Gullo rilevò che una riforma agraria non avrebbe avuto mai senso se non avesse avuto carattere nazionale; e dichiarando polemicamente che non gli era mai acc.. to di sentire invocare la costituzione delle Regioni da parte dei lavoratori della sua terra.

La riforma regionale, comunque, passò alla costituente e fu inserita nel Titolo V della Costituzione. Come tutte le altre norme costituzionali, anch’essa fu frutto di un compromesso: i democristiani rinunciarono in parte alle più avanzate spinte federalistiche, i comunisti rinunciarono in parte alla loro opposizione di principio alla regionalizzazione dello Stato.

La verità è che tanto gli uni quanto gli altri guardavano alle ormai non lontane elezioni politiche del 1948, e poiché erano incerti circa il risultato finale dal punto di vista nazionale, volevano garantirsi delle salvaguardie politiche a livello locale.

I socialisti, invece, sentendosi esclusi dalla lotta diretta per il potere, si mantenevano per allora fedeli alle tradizioni del marxismo, e si dichiaravano pertanto netti e irriducibili avversari della disarticolazione morale dello Stato. Celebre fu allora la frase di Nenni, secondo il quale costituire le regioni significava ridurre l’Italia in pillole.

L’IPOCRISIA DEI SINISTRI QUANDO FINIRA’! A SPACCARE L’ITALIA IN PIU’ OCCASIONI SONO STATI PROPRIO LORO!

La situazione mutò radicalmente subito dopo le elezioni del 1948. Battute in misura clamorosa da De Gasperi, le sinistre si improvissarono regionaliste ad oltranza, con sorprendente cinismo; e dimenticando non solo i principi ma le solenni dichiarazioni di pochi mesi prima, cominciarono subito la battaglia in Parlamento per richiamare il Governo al rispetto degli impegni costituzionali che, secondo una norma transitoria (al pari della XII disposizione) imponevano la costituzione delle Regioni a statuto ordinario entro un anno dalla promulgazione della Costituzione.

Da allora trascorsero oltre 20 anni, nel  corso dei quali la battaglia delle sinistre per le Regioni è stata sempre al primo punto del programma politico.
Finché dal punto di vista nazionale hanno prevalso formule più o meno di aperta chiusura a sinistra, la costituzione delle Regioni non ha fatto un passo avanti, anche se se ne è molto discusso, anche se fin dal 1953 è stata approvata la legge quadro per il funzionamento dei Consigli Regionali a Statuto ordinario.

Solo quando il corso della crisi politica è mutato, e si è determinato lo spostamento a sinistra del passo politico del Paese, le Regioni sono diventate di attualità.

È stata approvata nel 1962, al tempo del primo Governo di centro-sinistra capeggiato da Fanfani, la legge costituzionale istitutiva della Regione speciale Friuli Venezia Giulia; e lungo tutto l’arco del centro –sinistra è stata portata faticosamente avanti la istituzione delle Regioni a traverso le tappe rappresentate dalle diverse Commissioni di studio per la soluzione del problema finanziario regionale.

L’ostacolo obiettivo che ha sbarrato la strada, per molti anni, alla riforma regionale, è stato rappresentato dalla preoccupazione connessa al costo delle Regioni; perché l’argomento che faceva maggior presa sulla pubblica opinione, e che più frequentemente veniva avanzato dagli antiregionalisti, era per l’appunto connesso con l’aggravio che la istituzione delle Regioni avrebbe rappresentato per il contribuente.
Il primo Governo  che si occupò del problema, per tentare di risolverlo fu – ed è questo un dato significativo – il Governo Fanfani delle <<-convergenze parallele->> che sostenuto dai liberali, costituì la Commissione Tupini per lo studio della finanza regionale.
Le previsioni della Commissione Tupini furono ottimistiche, facendo ascendere, in tutto, il costo delle Regioni a poco più di duecento miliardi l’anno, comprese le spese trasferite dallo Stato alle Regioni, mentre le spese relative al puro e semplice costo dell’esperimento regionale non sarebbero andate oltre i 70 miliardi all’anno.

I dati erano cosi poco seri, che si  dovette istituire una nuova Commissione, presieduta dal Presidente della Corte dei conti, Carbone, la quale calcolò in 500 miliardi di lire l’anno il costo delle Regioni. Ma anche questi dati non furono presi sul serio e venne costituita dal Presidente del Consiglio Moro una terza Commissione, che per altro non ha presentato mai alcuna relazione né al Governo né al Parlamento.
Finalmente si è giunti al disegno di legge per la finanza regionale, con una previsione iniziale di spesa di 700 miliardi di lire l’anno, previsione che molti oratori di parte governativa hanno dichiarato esigua, perché il vero costo iniziale delle Regioni non potrebbe essere inferiore a 1400-1500 miliardi l’anno.  

Si deve notare la mancanza di serietà di tutte queste previsioni a  dimostrarlo  due considerazioni;
1) non si vuole tener conto delle esperienze delle Regioni a statuto speciale, le quali dicono con assoluta chiarezza che le previsioni suddette sono assolutamente inadeguate;
2) quando si parlava di spesa iniziale per il funzionamento delle Regioni, si alludeva alle Regioni nella prima fase, cioè nella fase precedente a quella legislativa. Sarebbe come se si calcolasse il costo dell’Amministrazione dello Stato a prescindere dalla produzione legislativa del Parlamento, la quale comporta oneri di spesa, con la salvaguardia però della necessaria copertura preventiva attraverso il disposto dell’Art.81 della Costituzione.
Nel caso delle Regioni a statuto ordinario, la garanzia preventiva  saltava. Si dava l’avvio a 15 Parlamenti che avrebbero legiferato su ben 18 materie previste dalla Costituzione; cioè si dava l’avvio a 18 nuove voci di spesa moltiplicati per 15, senza che la finanza dello Stato fosse in alcun modo garantita. Ciò significava  che da quando le Regioni cominciavano a legiferare, sarebbe saltato virtualmente il Bilancio dello Stato, almeno in sede di preventivo.

Ma, come si è detto, i veri motivi per i quali si vollero le Regioni, furono di natura politica. La posizione dei comunisti e dei socialproletari era molto chiara. Essi volevano le Regioni nella certezza di poterne dominare almeno tre, e nella presunzione di potere indirettamente influire sul Governo di parecchio altre. Il piano tattico comunista consiste, come il P.C.I.  aveva chiaramente dichiarato, nel creare in periferia, come stato di necessità, quella <<-nuova maggioranza->> che il P.C.I. voleva poi creare al centro. Anche il piano dei socialisti massimalisti  fu chiaro, perché  resero pubblica la loro alleanza preventiva con i comunisti nelle Regioni orientate a sinistra, mentre nelle altre Regioni essi sperano di avvalersi del centro-sinistra per governare assieme ai democristiani.

Erano invece politicamente incomprensibili le posizioni dei repubblicani, dei social-democratici e dei democristiani, se si eccettua la loro ala sinistra che era notoriamente d’accordo con i comunisti, repubblicani e sociademocratici hanno espresso in parlamento le loro pesanti riserve sulla legge finanziaria Regionale e sulla istituzione delle Regioni; ma subito dopo hanno consentito di entrare a far parte di un Governo che come unico obbiettivo reale aveva  la costituzione delle Regioni. I D.C. dissero di voler le Regioni perché questo è il loro antico programma; ma in realtà da una parte si lasciano trascinare dalla loro sinistra, dall’altra si lasciano corrompere dalla loro vecchia tradizione clientelare, ritenendo che i centri di potere regionali possano servire non a decentrare la pubblica amministrazione,  ma a meglio ramificare le posizioni di potere della partitocrazia in genere e della D.C. in specie.

In realtà, le Regioni furono il più grosso regalo che il regime democratico parlamentare del dopo guerra abbia fatto ai comunisti.

Con la nascita dello Stato regionale viene a cadere lo Stato risorgimentale unitario, che bene o male da 100 anni reggeva l’Italia nella buona e cattiva sorte. Venne a cadere non solo lo stato di diritto, ma la certezza del diritto. Venne a cadere e ad infrangersi l’unità degli indirizzi legislativi. Venne meno ogni possibilità di programmazione economica in senso nazionale. Venne meno ogni reale possibilità di superare gli squilibri, perché era evidente che le Regioni più ricche si  sarebbero arricchiti nei loro egoismi ai danni delle Regioni più povere. Veniva meno anche la possibilità, da parte dell’Italia, di far fronte agli impegni economici comunitari europei, perché avendo, per esempio, le regioni la potestà legislativa in agricoltura, diveniva molto difficile che le Regioni governate dai comunisti adempissero, nel quadro dell’unità economica nazionale, agli obblighi derivati verso l’Europa.

Con l’inchiesta di “Mani pulite” sembrava si fosse conclusa, FINALMENTE, l’era della Corruzione, del Clientelismo e delle scelte politiche approssimative. Al contrario, dopo quella inchiesta per molti italiani le cose peggiorarono e di molto.

Non  bastò il costante lavoro posto inessere dal PM Antonio Di Pietro, il quale all’epoca introdusse importantissimi politicanti nelle patrie galere.

Questo porto i comunisti ormai orfani dell’Urss verso un nuovo corso politico Divengono nuovi pidocchi rinnovati, fondanto il P.D.S. .

Ormai certi di conquistare, nelle elezioni del 1994, il governo dell’Italia,  inaspettatamente si trovano con in mano un pugno di mosche.  
A vincerle fu la coalizione nella quale ad avere un forte potere di veto era un certo Umberto  Bossi, quello dell’abbiamo duro, il quale non aveva alcuna moralità, considerato che nel 2018 venne condannato ad 1 anno e 10 mesi per aver sottratto indebitamente allo Stato circa 49 milioni di euro. Nell'agosto del 2019 il reato diviene prescritto, ma non il danno economico.
Il suo programma politico prevedeva un solo punto, la secessione, l’obbiettivo favorire ancor più  le regioni del Nord.
Questa MERDA, innanzi  alle prime difficoltà, si adoperò per far cadere il governo in cui come detto era il Domus. Governo che rimase in carica dall’11 maggio 1994 al 17 gennaio 1995 ovvero 8 mesi e 6 giorni.  Infinocchiato idalla falsa promessa secessionista  consegno nel 1996 il governo all’ammucchiata  della sinistra, la quale  apportò a suo piacimento  alcune importanti modifiche al titolo  V  della parte seconda della Costituzione. Dispositivo "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001"

Questi erano gli stessi che oggi con lo slogan “Riforma spacca Italia” stanno coinvolgendo tanti utili idioti affinché si giunga al referendum.

Ecco cosa prevede la legge costituzionale approvata con il referendum nel 2021

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Art. 1.
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

Art. 2.
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallé e d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Art. 3.
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 4.
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 5.
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6.
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Art. 7.
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8.
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

Art. 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

A seguire la legge che la sinistra addita agli italiani con lo slogan “ Spacca Italia”

LEGGE 26 giugno 2024, n. 86  
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104) (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024)

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1  Finalità
1. La presente legge, nel rispetto dell'unita' nazionale e al  fine di rimuovere discriminazioni  e  disparità'  di  accesso  ai  servizi essenziali sul territorio, nel  rispetto  altresì  dei  principi  di unità giuridica ed  economica,  di  coesione  economica,  sociale  e territoriale, anche  con  riferimento  all'insularità,  nonché  dei principi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la  semplificazione  e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle  competenze  idonea  ad  assicurare  il  pieno rispetto  dei  principi   di   sussidiarietà,   differenziazione   e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,  nonché  del principio  solidaristico  di  cui  agli  articoli   2   e   5   della Costituzione, definisce i principi generali per  l'attribuzione  alle Regioni  a  statuto  ordinario  di  ulteriori  forme   e   condizioni particolari di  autonomia  in  attuazione  dell'articolo  116,  terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le  relative  modalità  procedurali  di  approvazione  delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle  prerogative  e dei Regolamenti parlamentari.
2. L'attribuzione di  funzioni  relative  alle  ulteriori  forme  e condizioni particolari di autonomia di cui  all'articolo  116,  terzo comma, della Costituzione, relative a materie  o  ambiti  di  materie
riferibili ai diritti civili e sociali che  devono  essere  garantiti equamente  su  tutto   il   territorio   nazionale,   è   consentita subordinatamente alla determinazione, nella  normativa  vigente  alla data di entrata in vigore della presente legge  o  sulla  base  della procedura di cui all'articolo  3,  dei  relativi  livelli  essenziali
delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della  legge  29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma
lettera m), e nel rispetto dei  principi  sanciti  dall'articolo  119 della    Costituzione.    Tali    livelli    indicano    la    soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo  invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare  le  prestazioni  sociali  di  natura  fondamentale,  per
assicurare  uno  svolgimento  leale  e   trasparente   dei   rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali  e  per  favorire un'equa  ed  efficiente  allocazione  delle  risorse   e   il   pieno superamento dei divari territoriali nel godimento  delle  prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2 Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione

1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione  di ulteriori forme e  condizioni  particolari  di  autonomia,  ai  sensi dell'articolo 116, terzo comma,  della  Costituzione,  e'  deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo  le  modalità  e  le forme  stabilite  nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria.
L'atto e' trasmesso al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia  e del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   anche   ai   fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia  il negoziato  con  la  Regione  richiedente  ai  fini  dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  avvia  comunque  il  negoziato  che,  con riguardo  a  materie  o  ambiti  di  materie  riferibili  ai  livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo  3,  e'  svolto  per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio  del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli  affari  regionali  e  le  autonomie  tiene  conto   del   quadro finanziario  della  Regione.  Prima  dell'avvio  del   negoziato   il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie da lui  delegato  informa  le  Camere  e  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
2. L'atto o gli atti di  iniziativa  di  ciascuna  Regione  possono concernere una o più materie o  ambiti  di  materie  e  le  relative funzioni. Al fine di tutelare l'unita' giuridica o economica, nonché di  indirizzo  rispetto  a  politiche   pubbliche   prioritarie,   il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad  alcune  materie  o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato  e  Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo  17 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  anche  ai  fini  di  cui
all'articolo 9, e' approvato dal Consiglio dei ministri, su  proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.  Alla  riunione del Consiglio dei  ministri  partecipa  il  Presidente  della  Giunta
regionale interessata.
4.  Lo  schema  di  intesa  preliminare  di  cui  al  comma  3   è immediatamente   trasmesso   alla   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  per
l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato  reso  dalla  Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa
preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere  per  l'esame  da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono  con  atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta  giorni
dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,  udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della  Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al  comma  4  e comunque una volta decorso il termine di novanta  giorni,  predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore  negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di  cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo  schema  di intesa definitivo è  trasmesso  alla  Regione  interessata,  che  lo approva secondo le modalità e le forme stabilite  nell'ambito  della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla  data  della  comunicazione dell'approvazione  da  parte  della  Regione,  lo  schema  di  intesa definitivo, corredato di  una  relazione  tecnica  redatta  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai  fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del  Ministro  per gli affari regionali e le autonomie, e' deliberato dal Consiglio  dei ministri.
6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio  dei  ministri, su proposta del Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che  vi  è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri  per  l'esame  dello schema di disegno di  legge  e  dello  schema  di  intesa  definitivo
partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
7. L'intesa  definitiva,  dopo  l'approvazione  del  Consiglio  dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle  Camere  per  la  deliberazione,  ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3  Delega  al  Governo  per  la   determinazione   dei   LEP   ai   fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116,  terzo  comma,  della Costituzione,  per  l'individuazione  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere garantiti su tutto il  territorio  nazionale  (LEP),  il  Governo  è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  di  concerto  con  i  Ministri competenti  e  previa  acquisizione  del  parere   della   Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997,  n.  281.  Gli  schemi  di  ciascun  decreto  legislativo  sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per  i
profili  finanziari,  che  si  pronunciano  entro   il   termine   di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere  comunque  adottato.  Ove  il  parere delle  Commissioni   parlamentari   indichi   specificamente   talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi  ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con  le sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei necessari elementi integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine  di  venti giorni dall'assegnazione, decorso il  quale  il  decreto  legislativo può essere comunque emanato.
3. Nelle materie  di  cui  all'articolo  116,  terzo  comma,  della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti  di materie seguenti:
   a) norme generali sull'istruzione;
   b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
   c) tutela e sicurezza del lavoro;
   d) istruzione;
   e) ricerca scientifica e tecnologica e  sostegno  all'innovazione per i settori produttivi;
   f) tutela della salute;
   g) alimentazione;
   h) ordinamento sportivo;
   i) governo del territorio;
   l) porti e aeroporti civili;
   m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
   n) ordinamento della comunicazione;
   o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
   p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione  e organizzazione di attività culturali.
4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le  modalità  operative  per  monitorare  l'effettiva  garanzia   in ciascuna  Regione  dell'erogazione   dei   LEP   in   condizioni   di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle  risorse,  nonché la congruità tra le prestazioni da erogare  e  le  risorse  messe  a
disposizione. Per  ciascuna  delle  Regioni  che  hanno  sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione  alle  materie  o  agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di  monitoraggio  è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5,  comma  1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti  del  monitoraggio  alla Conferenza unificata.
5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4,  adotta,  sentito il   Presidente   della   Regione    interessata,    le    necessarie raccomandazioni alle Regioni  interessate  al  fine  di  superare  le criticità riscontrate. E' in ogni caso fatto salvo  l'esercizio  del potere sostitutivo del Governo ai sensi  dell'articolo  120,  secondo comma, della Costituzione.
6. Il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  trasmette una relazione annuale  alle  Camere  sull'esito  delle  procedure  di monitoraggio di cui al presente articolo.
7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal  mutamento
del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della  tecnologia,  con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  dei Ministri competenti, di concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze.
I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo  successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti  risorse  finanziarie.  Sugli  schemi  di
decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi  alle  Camere  per  il  relativo  parere  da  parte   delle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili finanziari, che deve essere espresso nel termine  di  trenta  giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
8. Sulla base delle ipotesi tecniche  formulate  dalla  Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  secondo  le  modalità  di  cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge  29  dicembre  2022,  n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati  con cadenza almeno triennale con uno o più decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri.
9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP,  continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis,  della  legge  29 dicembre 2022, n. 197.
10. E' fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791  a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data  di  entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
11. Qualora, successivamente alla data di entrata in  vigore  della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano  modificati  o  ne  siano
determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati  sono tenuti all'osservanza di tali LEP  nel  rispetto  dell'articolo  119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 4  Trasferimento delle funzioni

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse  umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o  ambiti  di  materie riferibili ai LEP di cui  all'articolo  3,  può  essere  effettuato, secondo le modalità e le procedure  di  quantificazione  individuate dalle singole intese, soltanto dopo la  determinazione  dei  medesimi LEP e dei relativi costi e  fabbisogni  standard,  nei  limiti  delle risorse rese disponibili  nella  legge  di  bilancio.  Qualora  dalla determinazione dei LEP di cui  al  primo  periodo  derivino  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere  al trasferimento delle  funzioni  solo  successivamente  all'entrata  in vigore dei provvedimenti legislativi di  stanziamento  delle  risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli  essenziali  delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che  non  hanno  sottoscritto  le  intese,  al  fine  di  scongiurare disparità  di  trattamento  tra  Regioni,  coerentemente   con   gli obiettivi programmati di finanza pubblica  e  con  gli  equilibri  di
bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge  e  della lettera d) del comma 793 dell'articolo  1  della  legge  29  dicembre 2022, n. 197.
2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o  ambiti  di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative  risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo  le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese,  nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento

1.  L'intesa  di  cui  all'articolo  2  stabilisce  i  criteri  per l'individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,   umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte  della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono  determinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di  una  Commissione
paritetica Stato-Regione-Autonomie locali,  disciplinata  dall'intesa medesima.  Fanno  parte  della  Commissione,   per   lo   Stato,   un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
un rappresentante del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti  e,  per la Regione, i corrispondenti rappresentanti  regionali,  oltre  a  un
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle  province  d'Italia  (UPI).  In tutti casi in  cui  si  debba  procedere  alla  determinazione  delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai  componenti della  Commissione  paritetica  non  spettano  compensi,  indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. L'intesa  di  cui  all'articolo  2  individua  le  modalità  di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso  compartecipazioni al gettito di uno o più tributi  erariali  maturato  nel  territorio regionale, nel rispetto dell'articolo  17  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo
119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 6  Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione  sono  attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse  umane,
strumentali e finanziarie, ai  comuni,  salvo  che,  per  assicurarne l'esercizio   unitario,   siano   conferite   a   province, città metropolitane e Regione, sulla base dei principi  di  sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie,  di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Art. 7  Durata delle intese e successione di leggi nel tempo

1.  L'intesa  di  cui  all'articolo   116,   terzo   comma,   della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni.  Con  le  medesime  modalità  previste  nell'articolo  2,   su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla  base di atti di indirizzo  adottati  dalle  Camere  secondo  i  rispettivi
Regolamenti,  l'intesa  può  essere  modificata.  L'intesa   prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la  Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta  delle  Camere.  In  ogni  caso,  lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della  coesione  e della solidarietà  sociale,  conseguenti  alla  mancata  osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del  monitoraggio  di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone  la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che  è  deliberata  con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
2. Alla  scadenza  del  termine  di  durata,  l'intesa  si  intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.
3.  Ciascuna  intesa  individua,  in  un  apposito   allegato,   le disposizioni di legge statale che cessano  di  avere  efficacia,  nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle  leggi  regionali
attuative dell'intesa.
4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri-Dipartimento  per  gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia  e  delle finanze  o  la  Regione  possono,  anche   congiuntamente,   disporre verifiche  su  specifici  profili  o  settori  di  attività  oggetto dell'intesa con riferimento  alla  garanzia  del  raggiungimento  dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il  monitoraggio  delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.
5. Le disposizioni statali  successive  alla  data  di  entrata  in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le  competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 8  Monitoraggio

1. La Commissione  paritetica  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, procede  annualmente  alla   valutazione   degli   oneri   finanziari derivanti, per ciascuna  Regione  interessata,  dall'esercizio  delle
funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori  forme e  condizioni  particolari  di  autonomia,  secondo  quanto  previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici  di  finanza pubblica  e,  comunque,  garantendo  l'equilibrio  di  bilancio.   La Commissione paritetica fornisce  alla  Conferenza  unificata  e  alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri
finanziari.
2. La Commissione paritetica  provvede  altresì  annualmente  alla ricognizione  dell'allineamento  tra  i  fabbisogni  di  spesa   già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per  il
finanziamento  delle   medesime   funzioni.   Qualora   la   suddetta ricognizione evidenzi uno  scostamento  dovuto  alla  variazione  dei fabbisogni ovvero all'andamento del  gettito  dei  medesimi  tributi,
anche alla luce delle variazioni del  ciclo  economico,  il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata, adotta,  su  proposta  della  Commissione  paritetica,  le necessarie variazioni delle aliquote  di  compartecipazione  definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  garantendo  comunque
l'equilibrio di bilancio e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili.
Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi  compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle  conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre  nei
limiti delle risorse disponibili.
3.  La  Corte  dei  conti  riferisce   annualmente   alle   Camere, nell'ambito delle relazioni al  Parlamento  di  cui  all'articolo  3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati
in base alla normativa vigente, con riferimento in  particolare  alla verifica  della  congruità  degli   oneri   finanziari   conseguenti all'attribuzione di  forme  e  condizioni  particolari  di  autonomia
rispetto  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica   e   al   principio dell'equilibrio  di   bilancio   di   cui   all'articolo   81   della Costituzione.

Art. 9  Clausole finanziarie

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  il finanziamento dei LEP sulla base  dei  relativi  costi  e  fabbisogni standard è attuato nel rispetto  dell'articolo  17  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
3. Per  le  singole  Regioni  che  non  siano  parte  delle  intese approvate con legge in attuazione  dell'articolo  116,  terzo  comma, della Costituzione, è garantita l'invarianza finanziaria nonché  il
finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare  le  previsioni di  cui  all'articolo  119,  terzo,  quinto  e  sesto  comma,   della Costituzione. Le intese,  in  ogni  caso,  non  possono  pregiudicare
l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.  E'  comunque
garantita la  perequazione  per  i  territori  con  minore  capacità fiscale per abitante.
4. Al fine di garantire il coordinamento  della  finanza  pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche  per  le  Regioni  che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2,  il  concorso agli obiettivi di  finanza  pubblica,  tenendo  conto  delle  vigenti regole di bilancio e delle  relative  procedure,  nonché  di  quelle
conseguenti al  processo  di  riforma  del  quadro  della  governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.

Art. 10  Misure perequative e di promozione dello  sviluppo  economico,  della coesione e della solidarietà sociale

1. Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché  la  promozionedello  sviluppo  economico,  della  coesione  e  della   solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri  economici e sociali e  del perseguimento  delle  ulteriori  finalità  di  cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese,  lo  Stato,  in
attuazione  dell'articolo  119,   commi   terzo   e   quinto,   della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo  dei  diritti  civili  e sociali  che  devono   essere   garantiti   dallo   Stato   e   dalle amministrazioni regionali  e  locali  nell'esercizio  delle  funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa  ricognizione  delle  risorse  allo  scopo destinabili, anche attraverso:
a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o  straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello  sviluppo  economico,  della  coesione  e  della   solidarietà sociale,  alla  rimozione  degli  squilibri  economici   e   sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello  riguardante  il  trasporto pubblico locale e i collegamenti con le  isole,  e  al  perseguimento delle ulteriori finalità di  cui  all'articolo  119,  quinto  comma, della Costituzione,  semplificando  e  uniformando  le  procedure  di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al  fine  di  garantire  un  utilizzo  più  razionale,  efficace  ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al  contempo, gli specifici vincoli  di  destinazione,  ove  previsti,  nonché  la
programmazione già in corso alla data di  entrata  in  vigore  della presente disposizione. Resta comunque ferma  la  disciplina  prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b)  l'unificazione  delle  risorse  di  parte   corrente   e   la semplificazione delle relative procedure amministrative;
c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale,  ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit  infrastrutturale tra le diverse aree  del  territorio  nazionale  e  a  rimuovere  gli svantaggi derivanti dall'insularità,  da  individuare  mediante  gli strumenti  di  programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  di   cui
all'articolo 7, comma 2,  lettere  a),  d)  ed  f),  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196;
d) l'individuazione delle misure che concorrano a  rimuovere  gli svantaggi derivanti dall'insularità',  promuovendo  il  diritto  alla mobilità e alla continuità territoriale  per  tutte  le  isole,  le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione  infrastrutturale  e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili  con i saldi di finanza pubblica.
2.  In   attuazione   dell'articolo   119,   terzo   comma,   della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15  del  decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le  disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone del  Piano  nazionale  di  ripresa  e resilienza relativa alla  Riforma  del  quadro  fiscale  subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).
3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere  ai  sensi  del  comma  1  del  presente articolo.
                             
Art. 11  Disposizioni transitorie e finali
1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo  e  la Regione interessata prima della  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge,  sono  esaminati  secondo  quanto   previsto   dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18  ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge  si  applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 26 giugno 2024

                           

MATTARELLA

                                 Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                 dei ministri

                                 Calderoli, Ministro per gli  affari
                                 regionali e le autonomie


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